F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del 27.7.05)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del 27.7.05) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia il Sig. Gaetano Rizzo, allenatore della Polisportiva Calcio Sicilia e la Polispotiva Calcio Sicilia il primo per la violazione art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il tutto per aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Palermo per ottenere l’ingiunzione alla A.S Marsala 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di euro 7.500,00 per la propria attività di allenamento e di addestramento prestata in favore di questa ultima società per la quale era tesserato nella stagione sportiva 2003/2004. Deferiva poi la Polisportiva Calcio Sicilia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2 comma 4 seconda parte C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ritenuto fondato il deferimento infliggeva al Sig. Rizzo Gaetano l’inibizione a tutti gli effetti, ex art 14 lettera e) C.G.S. per mesi 6 e alla Polisportiva Calcio Sicilia l’ammenda di 500 euro ( Com. Uff. n. 6 del 27 luglio 2005). Ricorreva davanti alla C.A.F. il Rizzo Gaetano sostenendo come la A.S Marsala 2000 fosse stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dal Collegio Arbitrale L.N.D. con decisione pubblicata sul C.U n. 2 del 16 ottobre 2004. Nel frattempo in data 13.6.2005 il Comitato Regionale Sicilia escludeva la A.S. Marsala 2002 dall’ammissione al relativo Campionato di Eccellenza a causa del mancato adempimento di numerose vertenze di calciatori e allenatori tra i quali appunto il Gaetano Rizzo. Chiedeva pertanto di annullare la decisione della Commissionbe Disciplinare risultando paradossale che di tutta la situazione a rimetterci fosse solo colui che aveva prestato attività lavorativa per la stagione agonistica 2003/2004. Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto. Da un punto di vista prettamente formale la violazione contestata indubbiamente esiste: né possono esservi giustificazioni che impediscano la necessaria richiesta preliminare fatta agli organi competenti di adire le vie legali. Ma è altrettanto evidente, attesa la particolarità della situazione come sproporzionata sia la sanzione adottata dalla Commissione Disciplinare. Appare equo pertanto, attese le particolari circostanze in cui il fatto si è verificato, ridurre la sanzione inflitta al Rizzo nei limiti del presofferto e cioè l’inibizione fino al 29.9.2005 Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal signor Rizzo Gaetano, riduce al 29.9.2005 la sanzione della squalifica già inflitta. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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