F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del 27.7.05)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO
F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia –
Com. Uff. n. 6 del 27.7.05)
Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia il Sig. Gaetano Rizzo, allenatore della Polisportiva Calcio
Sicilia e la Polispotiva Calcio Sicilia il primo per la violazione art. 27 comma 2 dello
Statuto della F.I.G.C. per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei
provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C.,
nonché della violazione di cui all’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai
principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il tutto per aver proposto ricorso per
decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Palermo per ottenere l’ingiunzione
alla A.S Marsala 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
in suo favore della somma di euro 7.500,00 per la propria attività di allenamento
e di addestramento prestata in favore di questa ultima società per la quale
era tesserato nella stagione sportiva 2003/2004.
Deferiva poi la Polisportiva Calcio Sicilia a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art 2 comma 4 seconda parte C.G.S..
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ritenuto
fondato il deferimento infliggeva al Sig. Rizzo Gaetano l’inibizione a tutti gli effetti,
ex art 14 lettera e) C.G.S. per mesi 6 e alla Polisportiva Calcio Sicilia l’ammenda di
500 euro ( Com. Uff. n. 6 del 27 luglio 2005).
Ricorreva davanti alla C.A.F. il Rizzo Gaetano sostenendo come la A.S Marsala
2000 fosse stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro
7.500,00 oltre interessi legali dal Collegio Arbitrale L.N.D. con decisione pubblicata
sul C.U n. 2 del 16 ottobre 2004.
Nel frattempo in data 13.6.2005 il Comitato Regionale Sicilia escludeva la A.S.
Marsala 2002 dall’ammissione al relativo Campionato di Eccellenza a causa del
mancato adempimento di numerose vertenze di calciatori e allenatori tra i quali
appunto il Gaetano Rizzo.
Chiedeva pertanto di annullare la decisione della Commissionbe Disciplinare
risultando paradossale che di tutta la situazione a rimetterci fosse solo colui che
aveva prestato attività lavorativa per la stagione agonistica 2003/2004.
Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto.
Da un punto di vista prettamente formale la violazione contestata indubbiamente
esiste: né possono esservi giustificazioni che impediscano la necessaria
richiesta preliminare fatta agli organi competenti di adire le vie legali.
Ma è altrettanto evidente, attesa la particolarità della situazione come sproporzionata
sia la sanzione adottata dalla Commissione Disciplinare.
Appare equo pertanto, attese le particolari circostanze in cui il fatto si è verificato,
ridurre la sanzione inflitta al Rizzo nei limiti del presofferto e cioè l’inibizione
fino al 29.9.2005
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra
proposto dal signor Rizzo Gaetano, riduce al 29.9.2005 la sanzione della squalifica
già inflitta. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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