F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 ALL’ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DELL’A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI
DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.3.2006 ALL’ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n.
167 del 22.4.2005)
L’A.S. Guardiagrele Calcio ha proposto appello avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul C.U. n.
167 del 22 aprile 2005, con cui veniva integralmente rigettato il ricorso proposto
dalla stessa società in merito alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per fatti relativi
alla gara Guardiagrele/Gallipoli del 20.3.2005 valevole per il Campionato Nazionale
Dilettanti 2004/2005 – Girone H.
Sostiene la ricorrente in via preliminare l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.
33 comma 1 C.G.S., in quanto basato sull’omessa motivazione sui punti decisivi
della controversia. Nel merito chiede una congrua riduzione delle sanzioni
inflitte al dirigente Primavera Galeone, all’allenatore Donatelli Giuseppe ed al massaggiatore
Compitelli Dino.
Ritiene la C.A.F., che il ricorso possa essere accolto solo per quel che riguarda
l’allenatore Donatelli in quanto risulta dagli atti ufficiali che nessun atto di violenza fisica fu posto in essere dallo stesso nei confronti dell’arbitro, essendosi al contrario
limitato ad una, sia pur virulenta, protesta verbale. Conseguentemente la squalifica
inflittagli può essere ridotta fino al 31.12.2005.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’A.S. Guardiagrele Calcio di Guardiagrele (Chieti), riduce al 31.12.2005
la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Donatelli Giuseppe e conferma nel
resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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