F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELLA SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GHIRINGHELLI CARLO IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELLA SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GHIRINGHELLI CARLO IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 20.1.2005) La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo proposto da Mattavelli Angela, madre del calciatore Ghiringhelli Carlo, annullando il vincolo del figlio allora minore insorto in data 11.11.2002 con la società Solbiatese Arno Calcio, in quanto la firma apposta sulla lista di trasferimento era apocrifa. (Com. Uff. n.17/D del 20.1.2005). Proponeva reclamo avanti la Commissione d’Appello Federale la Solbiatese Arno Calcio facendo presente come mai avesse apposto firme false sulla lista di trasferimento di Ghiringhelli Carlo; allegava copia della lista in cui risultavano le sole firme del calciatore e del padre dello stesso. Il reclamo è infondato e va rigettato. L’art. 39.2 N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento di calciatore minore deve essere sottoscritta anche dall’esercente la potestà genitoriale. Orbene dagli atti all’esame della Commissione è pacifico come nella lista di trasferimento in oggetto manchi del tutto la firma di Mattavelli Angela, madre esercente la potestà genitoriale del calciatore Ghiringhelli Carlo. Pertanto il vincolo di Ghiringhelli Carlo insorto l’11.11.2002 con la società Solbiatese Arno Calcio è stato giustamente annullato dalla Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Solbiatese Calcio Arno S.r.l. di Solbiate Arno (Varese) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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