F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELLA S.P.A. PESCARA CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DIAKHITE MODICO IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETÀ PESCARA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELLA S.P.A. PESCARA CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DIAKHITE MODICO IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETÀ PESCARA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005) La C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere”, ai sensi dell’art. 29, comma 12, C.G.S., per rinuncia all’appello come sopra proposto dalla S.p.A. Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it