F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 24/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 24/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
il Consiglio Federale
• visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai
campionati 2002-2003” ;
• considerato che il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti nella riunione
del 23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non
ammettere la Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. al campionato di
competenza (Serie B) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a)
eccedenza di indebitamento per € 759.000,00; b) omesso deposito presso la LNP di
numero 26 liberatorie relative a tesserati;
• rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di
competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
• rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal
succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto
ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21241;
• preso atto che la società in data 29 luglio 2002 ha prodotto documentazione intesa a
comprovare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione
sopramenzionata, e la Lega di appartenenza ha comunicato il rituale assolvimento degli
adempimenti richiesti;
• verificata la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione
documentale;
• esaminate le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a
corredo;
• vista la nota in data 31 luglio 2002 formulata al riguardo dalla CO.VI.SO.C., la quale ha
espresso parere favorevole all’ammissione della società, avendo la stessa effettuato e
dimostrato la copertura dell’indebitamento e regolarizzato nei termini gli adempimenti
nei confronti della Lega di appartenenza;
• ritenuto di doversi conformare al suddetto parere;
• visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
delibera
di accogliere il ricorso della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. e per
l’effetto ammetterla al campionato di competenza.