F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 29/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 29/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
il Consiglio Federale
• visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai
campionati 2002-2003” ;
• considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti di Serie C nella riunione
del 23 luglio 2002 ha deliberato di non ammettere la Società U.S. Avellino S.p.A. al
campionato di competenza (Serie C/1) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti
ragioni: a) mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la
partecipazione al campionato; b) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei
tesserati Armellini Andrea, Bembuana Keve Eddy, Ciaramitaro Maurizio, Cominelli
Lucas Ariel, D’Angelo Andrea, Genovese Luigi, Pagliari Silvio, Sonzogni Giuliano,
Torino Vittorio;
• rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di
competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
• rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal
succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto
ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21269;
• preso atto che la società, come comunicato dalla Lega di appartenenza, ha ritualmente
prodotto presso detta Lega documentazione intesa a comprovare l’avvenuto
adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata;
• verificata la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione
documentale;
• esaminate le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a
corredo;
• vista la nota in data 31 luglio 2002 formulata al riguardo dalla CO.VI.SO.C., la quale ha
espresso parere favorevole all’ammissione della società al campionato di competenza,
avendo la stessa comprovato alla Lega di appartenenza gli adempimenti richiesti;
• ritenuto di doversi conformare al suddetto parere;
• visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
delibera
di accogliere il ricorso della società U.S. Avellino S.p.A. e per l’effetto ammetterla al
campionato di competenza.