F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 35/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 35/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
Il Consiglio Federale
• visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai
campionati 2002-2003”;
• considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del
23 luglio 2002 ha deliberato di non ammettere la società U.S. Fasano S.r.l. al
campionato di competenza (Serie C/2) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti
ragioni: mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la partecipazione
al campionato;
• rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di
competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
• rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal
succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto
ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21261;
• preso atto che la Lega di appartenenza non ha comunicato alcun adempimento da parte
della società, né la stessa ha prodotto documentazione comprovante la regolarizzazione
della garanzia richiesta;
• verificata la tempestività del ricorso proposto;
• esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
• vista la nota in data 31 luglio 2002 formulata dalla CO.VI.SO.C. che esprime parere
negativo all’ammissione della società al campionato non avendo la Lega di competenza
comunicato di aver ricevuto la garanzia richiesta;
• ritenuto di doversi conformare al suddetto parere;
• visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
delibera
di respingere il ricorso della società U.S. FASANO S.r.l. e per l’effetto disporre la definitiva
non ammissione della stessa al campionato di competenza.