F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 37/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it

F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 37/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it il Consiglio Federale • visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai campionati 2002-2003”; • considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la società Foggia Calcio S.r.l. al campionato di competenza (Serie C/2) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) eccedenza indebitamento € 4.505.000,00; b) mancato deposito garanzia bancaria a prima richiesta di € 206.582,76; c) omesso deposito presso di numero 5 liberatorie relative a tesserati; d) incomplete liberatorie di n. 15 tesserati; e) vertenze deliberate da saldare e vertenze in corso; • rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera in data 23 luglio 2002; • rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21270; • preso atto che la società in data 29 luglio ha prodotto documentazione intesa a comprovare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata e la Lega di appartenenza ha comunicato che la società ha effettuato gli adempimenti richiesti; • verificata la tempestività del ricorso proposto e della produzione documentale; • esaminate le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo; • vista la nota in data 31.7.2002 formulata al riguardo dalla CO.VI.SO.C., la quale esprime parere favorevole all’ammissione della società al campionato 2002/2003, avendo la stessa ritualmente effettuato e dimostrato interventi per € 4.524.891,40 e regolarizzato nei termini gli adempimenti nei confronti della Lega di appartenenza; • ritenuto di doversi conformare al suddetto parere; • visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 delibera di accogliere il ricorso della società FOGGIA CALCIO S.r.l. e per l’effetto ammetterla al campionato di competenza.
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