F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 43/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it

F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 43/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it il Consiglio Federale • visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai campionati 2002-2003”; • considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la società A.C. Sant’Anastasia S.r.l. al campionato di competenza (Serie C/2) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) eccedenza indebitamento per € 388.000,00; b) art. 2447 c.c; c) mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la partecipazione al campionato; d) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Bernardini Emiliano, Cerchia Carmine, Feola Vincenzo, Nappo Rossella, Soriano Antonio. • rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera in data 23 luglio 2002; • rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21276, senza peraltro darvi seguito con alcuna produzione documentale; • verificata la tempestività del ricorso proposto; • esaminate le ragioni addotte dalla reclamante; • vsta la nota in data 31 luglio 2002 formulata dalla CO.VI.SO.C. che esprime parere negativo all’ammissione della società al campionato non avendo la società effettuato alcuno degli adempimenti richiesti e la Lega di competenza non ha comunicato di aver ricevuto quanto richiesto; • ritenuto di doversi conformare al suddetto parere; • visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 delibera di respingere il ricorso della società A.C. SANT’ANASTASIA S.r.l. e per l’effetto disporre la definitiva non ammissione della stessa al campionato di competenza.
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