F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 21/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione campionato di Serie B – S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A.
F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005
Comunicato ufficiale n. 21/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it
Non ammissione campionato di Serie B - S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A.
Il Consiglio Federale
(riunione 27 luglio 2004)
· visti i C.U. n.162/A e 167/A del 30 aprile 2004;
· visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della
documentazione prodotta dalla società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e su quanto
trasmesso dalla LNP, a conclusione della quale in data 19 luglio 2004 ha rilevato
il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l’ammissione al campionato di
competenza(Serie B) per la stagione sportiva 2004/2005.
· preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
- presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
- presenza di debiti nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine
carriera, scaduti al 30 aprile 2004, relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo;
- presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della F.I.G.C.,
delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
- presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, derivanti dal trasferimento di
calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti
riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali;
- carenza del rapporto PA/PD per € 6.517.191,00;
- presenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c.;
· vista la comunicazione in data 19 luglio 2004, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. dell’esito di tale istruttoria;
· preso atto della tempestiva presentazione da parte della società S.S. CALCIO
NAPOLI S.p.A. del ricorso alla COAVISOC, così come previsto al paragrafo IV,
del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004;
· esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
· visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC all’accoglimento
del ricorso;
· ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al parere
della COAVISOC, sfavorevole all’ammissione della società S.S. CALCIO
NAPOLI S.p.A. al Campionato di competenza;
· visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 24 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e, conseguentemente, di
disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva
2004/2005).