F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 21/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione campionato di Serie B – S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A.

F.I.G.C. – Consiglio Federale – 2004/2005 Comunicato ufficiale n. 21/A del 27 luglio 2004 – pubbl. su www.figc.it Non ammissione campionato di Serie B - S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. Il Consiglio Federale (riunione 27 luglio 2004) · visti i C.U. n.162/A e 167/A del 30 aprile 2004; · visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e su quanto trasmesso dalla LNP, a conclusione della quale in data 19 luglio 2004 ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza(Serie B) per la stagione sportiva 2004/2005. · preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: - presenza di debiti, scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - presenza di debiti nei confronti di enti previdenziali e del fondo di fine carriera, scaduti al 30 aprile 2004, relativi a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.; - presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali o internazionali; - carenza del rapporto PA/PD per € 6.517.191,00; - presenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c.; · vista la comunicazione in data 19 luglio 2004, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. dell’esito di tale istruttoria; · preso atto della tempestiva presentazione da parte della società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. del ricorso alla COAVISOC, così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004; · esaminate le ragioni addotte dalla reclamante; · visto il motivato parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC all’accoglimento del ricorso; · ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al parere della COAVISOC, sfavorevole all’ammissione della società S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. al Campionato di competenza; · visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 24 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2004/2005).
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