F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 5/CGF DEL 26 LUGLIO 2007 1. RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DA PARTE DELL’UFFICIO INDAGINI, AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 11, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 5/CGF DEL 26 LUGLIO 2007 1. RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DA PARTE DELL’UFFICIO INDAGINI, AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 11, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA In data 17 luglio 2007, il Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, trasmetteva, per competenza, alla Corte di Giustizia Federale la richiesta di proroga di alcune indagini in corso di cui veniva allegato uno specifico elenco, posta in essere in data 28 giugno 2007, prot. n. 3768, dal Capo dell’Ufficio Indagini e ricevuta dalla Presidenza Federale in data 4 luglio 2007, con prot. n. 28. L’istanza proposta dal Capo dell’Ufficio Indagini si era resa necessaria, in quanto il dettato dell’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale, in data 21 giugno 2007 ed entrato in vigore il 1 luglio 2007, recita “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva”; unica eccezione a tale regola è costituita dall’ultima parte dello stesso comma 11, che prevede il potere per la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione dell’indagine. Successivamente in data 25 luglio 2007 la Procura Federale, che in virtù del coordinato disposto dell’art. 34, comma 15, dello Statuto, dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della disposizione XI delle Norme Transitorie e Finali dello Statuto della F.I.G.C. a far data dal 1 luglio 2007, è subentrata in tutte le competenze precedentemente svolte dall’Ufficio Indagini, ha reiterato l’istanza di proroga precedentemente formulata dall’Ufficio Indagini, facendola propria. Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Federale, in data 25 luglio 2007, in sede consultiva, esaminata l’istanza di proroga redatta in data 28 giugno 2007 dall’Ufficio Indagini e recepita in data 25 luglio 2007 dalla Procura Federale, considerando che il primo luglio è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e che, in conseguenza di tale accadimento, le funzioni inquirenti, in precedenza svolte dall’Ufficio Indagini, sono state assunte dalla Procura Federale, dopo avere riunito le due istanze ESPRIME parere favorevole alla prosecuzione delle indagini ad opera della Procura Federale a norma dell’art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando i motivi di eccezionalità, richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall’Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempi troppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte ritiene altresì necessario segnalare, per il futuro, che le richieste di proroghe siano operate per ogni singola procedura (e non collettivamente, come è avvenuto nel caso in esame) relativamente alla quale andranno puntualmente chiarite le ragioni della eccezionalità della misura richiesta.
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