F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL’11.11.2007 E L’OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI (Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio 2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL’11.11.2007 E L’OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI (Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio 2008). Con atto dell’11 gennaio 2008 la società Taranto Sport s.r.l. preannunciava ricorso avverso la decisione con cui il precedente 8 gennaio il Giudice sportivo presso la L.P.S.C aveva ad essa inflitto la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese della relativa gara interna disputata l’11 novembre 2007 nonché di infliggere alla medesima società la sanzione consistente nell’obbligo di disputare 10 gare effettive con il settore dello stadio denominato Curva Nord privo di spettatori. La decisione di cui veniva preannunciata l’impugnazione, mentre affermava che la natura del procedimento che si svolge davanti al Giudice sportivo è tale da qualificare lo stesso come svolgentesi in assenza di contraddittorio, nel merito rilevava che dagli atti ufficiali, gli unici valutabili in tale sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 2, e 35 Codice di Giustizia Sportiva, appariva accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei sostenitori del Taranto cui consegue la responsabilità della società, solo attenuata per effetto della dissociazione chiaramente manifestata da sostenitori della medesima società collocati in settori dello stadio diversi da quelli nel quale si erano verificati gli incidenti che poi avevano portato alla sospensione della gara nel secondo tempo di gioco. In particolare, la decisio ne poneva in rilievo che la responsabilità della società, in quanto scaturente da comportamenti sostanzialmente omissivi, appariva più prossima alla responsabilità diretta piuttosto che a quella oggettiva. Con atto trasmesso per fax il 22 gennaio 2008 la società Taranto Sport s.r.l. inviava i motivi a sostegno del preannunciato reclamo. In sostanza la reclamante deduceva: 1) che la decisione impugnata si era limitata a riproporre gli argomenti già utilizzati nella precedente pronuncia del 13 novembre 2007, annullata con decisione di questa Corte del 5 dicembre successivo in ragione della mancata acquisizione del reclamo pronunciato dalla medesima società in pendenza della decisione del Giudice sportivo, ciò che avrebbe determinato la violazione dei principi del giusto processo che garantiscono la pienezza del contraddittorio e il concreto diritto alla difesa oltre che ponendo le premesse per l’adozione di una decisione contraddittoria sul reclamo stesso rispetto a quella oggetto della precedente impugnazione. In particolare, la reclamante denunciava il mancato esame del materiale probatorio da essa prodotto nel corso della rinnovazione del giudizio, che possiederebbe attitudine a dar luogo ad una diversa ricostruzione dei fatti; 2) la erronea pretermissione della disposizione di cui all’art. 17, comma 4, ult. cpv., C.G.S. applicabile al caso di specie, che avrebbe permesso di ritenere ricorrenti circostanze di carattere eccezionale, sì da pervenire ad una pronuncia di annullamento della gara, con previsione della sua ripetizione. In particolare, le circostanze eccezionali sarebbero state le medesime – legate ad un evento letale che aveva colpito la mattina del giorno della gara in altra parte d’Italia un sostenitore di diversa squadra calcistica – che avevano portato alla sospensione della gara di Serie A Atalanta- Milan rispetto alla quale il Giudice sportivo, pur irrogando a carico della società ospitante la sanzione, limitata nel tempo, dell’obbligo di disputare tutte le gare interne con la inibizione agli spettatori del settore dello stadio nel quale erano accaduti gli incidenti rilevanti, aveva disposto la ripetizione a porte chiuse della gara stessa. Nel rilevare la disomogeneità di trattamento sanzionatorio nei due casi, la reclamante poneva in rilievo, sia la esclusiva riferibilità degli incidenti a quote di spettatori del tutto privi di interesse all’evento sportivo, e solo mossi dall’intento di precludere lo svolgimento della gara, sia la riconducibilità della sospensione della stessa per motivi di ordine pubblico unicamente apprezzati dal responsabile del relativo servizio, sia la maggior gravità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori dell’Atalanta nell’altra gara di cui si è detto; 3) il difetto di imputabilità ad essa dei comportamenti violenti dei propri sostenitori, alla stregua del concorso delle attenuanti ravvisabili nella completa ed incondizionata collaborazione con gli ufficiali di gara e con le forze dell’ordine nonché nella condotta encomiabile e dissenziente (rispetto agli episodi di violenza) tenuti dalla netta maggioranza dei propri sostenitori e dalla concreta ed efficace opera di prevenzione svolta dalla società. Ciò avrebbe dovuto, ad avviso della reclamante, escluderne la responsabilità per effetto della applicazione dell’art. 13 C.G.S. comma 1, prima parte, così, peraltro, essendosi determinato un evidente discostamento da principi e pronunce precedenti, espressamente menzionati nell’atto di impugnazione. In conclusione, la reclamante chiedeva alla Corte a Sezioni Unite – cui il procedimento veniva assegnato dal Presidente per la obiettiva rilevanza delle questioni trattate e per risolvere una possibile antinomia tra giudicati – di annullare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di disporne la ripetizione e, altresì, di caducare e, in subordine, mitigare, la concorrente punizione dell’obbligo di disputa di dieci gare con uso circoscritto dei settori dello stadio. Al reclamo resisteva con memoria la U.S. Massese 1919 che, in particolare, eccepiva: 1) l’inammissibilità per tardività del reclamo avversario; 2) il difetto di presupposto per l’applicazione dell’art. 17 più volte citato; 3) l’infondatezza nel merito dell’impugnazione. Nel corso dell’udienza di discussione i rappresentanti delle parti illustravano oralmente le proprie difese. Motivi della decisione a, in primo luogo, dichiara la tempestività, e conseguente ammissibilità, del reclamo di cui i è preannunciata la proposizione nel termine che qui rileva, e di cui sono stati inviati i motivi a sostegno all’interno del periodo decorrente dalla ricezione degli atti del procedimento da parte della tessa società reclamante, secondo le disposizioni dell’art. 37, C.G.S.. a, altresì, posto nel necessario rilievo che il dovuto effetto conseguente alla precedente decisione di queste Sezioni Unite del 5 dicembre 2007 è quello dell’obbligo di riesame da parte del giudice di primo grado. Esso è stato adeguatamente assolto con la nuova pronuncia di merito, della cui impugnazione oggi si tratta, che ha assunto come fondamento gli atti risultanti dalla confluenza tanto di quelli, ufficiali, di gara quanto di quelli che, oggi, su iniziativa della reclamante, concorrono formare il fascicolo d’ufficio. Né ad incrinare questa conclusione può certamente porsi la espressa, mancata menzione di taluno degli atti da parte del primo giudice, in quanto in senso contrario potrebbe esclusivamente giovare la positiva prova che la pronuncia, in tutto o in parte, fosse basata su circostanze incompatibili o contrastanti con quelle acquisite al fascicolo processuale: a tale prova è del tutto carente nella fattispecie. Ciò premesso, la fondamentale questione sottoposta all’esame di questo collegio riguarda la determinazione dei criteri volti all’applicazione della sanzione irrogabile con riferimento alla gara n esame. a decisione impugnata ha proceduto alla sostanziale applicazione del comma 1 dell’art. 17, C.G.S., alla stregua delle risultanze acquisite agli atti, che qualificano il comportamento dei sostenitori della società reclamante, impeditivo della prosecuzione della gara a partire dal 13° minuto del secondo tempo, di cui è stata ritenuta oggettivamente responsabile la società. a questa impostazione il primo giudice ha fatto discendere, con riferimento all’intervento sanzionatorio relativo alla disputa della gara, la punizione di cui al comma 1, citato, consistente ella perdita della gara con il punteggio di 0-3; a carico della società è stata, poi, imposta la sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. e), consistente nell’obbligo di disputare dieci gare effettive on il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Entrambe le sanzioni sono, propria volta, il risultato della valutazione, in senso attenuativo della responsabilità della società, appalesata dalla dissociazione chiaramente manifestata da suoi sostenitori posizionati in altri settori dello stadio. Alla luce di queste circostanze, nonché degli articolati ma sostanzialmente omogenei ed unitari motivi di impugnazione, la delibazione che attende questa Corte si riduce alla verifica della sostituibilità della norma incriminatrice e sanzionatoria applicata dal primo giudice con quella posta all’ultimo periodo del comma 4, del medesimo articolo 17, che attribuisce agli organi della giustizia sportiva, nel ricorso di circostanze di carattere eccezionale, di disporre l’annullamento e la ripetizione della gara, in luogo della sanzione di cui al comma 1. a reclamante basa il proprio ragionamento impugnatorio su un precedente reso per altra ara (Atalanta-Milan) relativamente alla quale il giudice competente ha disposto la ripetizione a porte chiuse, facendo applicazione, quanto alla sanzione inerente alla disputa della gara stessa, nell’ultimo periodo del comma 4 oggi invocato dalla società Taranto. Ciò premesso la Corte osserva, da un canto, che non può ritenersi omogenea o comunque utilmente comparabile la situazione di fatto registratasi nello stadio di Bergamo e quella che ebbe luogo nello stadio di Taranto, per la brevità della durata degli incidenti che preclusero in via praticamente immediata perfino l’inizio effettivo della gara ed apparvero sin dal principio collegati alla morte del giovane sostenitore accaduta in Toscana. A differenza, quanto alla gara in esame, risulta che essa poté svolgersi per circa due terzi della sua durata e fu interrotta, dopo un apprezzabilmente lungo lasso di tempo rispetto alla percezione, da parte dei sostenitori, della notizia ella morte del giovane, ciò che rende più tenue il legame genetico tra l’evento luttuoso e la manifestazione di protesta violenta ai fini della possibilità di svolgimento della gara. ’altro canto, è da rilevare in punto di diritto e decisivamente che, ad avviso della Corte, le circostanze di carattere eccezionale, che possono prevenire l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, non possono in linea di principio consistere o identificarsi nei medesimi comportamenti violenti riferibili ai sostenitori della società, quale che ne possa essere l’origine, putativa o dichiarata. Se questo, infatti, fosse lo spirito della norma vi sarebbe da dedurre che essa dovrebbe portare alla concreta e costante disapplicazione della norma principale di cui al comma 1, dell’art. 17. Ogni manifestazione sportiva potrebbe, infatti, essere, secondo una logica difensiva, interpretata come viziata da una particolare atmosfera emotiva capace di influire sul comportamento del pubblico e di costituirne efficiente causa di violenza (si potrebbe, infatti, indirizzare il ragionamento all’ipotesi di gare tra società della medesima città o provincia o portatrici di antica rivalità sportiva, e così via all’infinito). Nel caso di specie, la terribile violenza che ha connotato il comportamento dei sostenitori del Taranto non ha avuto, ai fini dell’impedita prosecuzione della gara, né carattere di immediatezza, né carattere ininterrotto dal momento dell’inizio della gara stessa, ma è stata attraversata da un considerevole intervallo di tempo che oggettivamente è servito a rompere il nesso di continuità che è stato valorizzato in altro contesto. questa stregua, è evidente che applicare al caso di specie una sanzione che di fatto porterebbe ad ignorare le responsabilità individuali e diffuse dei sostenitori della società reclamante vorrebbe dire trasformare in circostanze esterne e non soggettivamente imputabili (qua li sono le circostanze di carattere eccezionale di cui si discute) condotte violente, abusive, intimidatorie e come tali apprezzate dai responsabili dell’ordine pubblico e recepite negli atti ufficiali di gara. Appare, pertanto, ineccepibile la pronuncia del primo giudice quanto alla applicazione del comma 1 dell’art 17, preclusiva di quella dell’ultimo periodo del successivo comma 4. quanto, poi, alla sanzione a carico della società, appare congrua, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti posti in essere ed accertati, in necessario bilanciamento con la dissociazione osta in essere da sostenitori della reclamante presenti in altre parti dello stadio (circostanza attenuante che trae la propria legittimazione dal generale potere di valutazione delle circostanze ella fattispecie previsto dal comma 1, dell’art. 16 C.G.S.), la sanzione di sei gare complessive di campionato da disputarsi con il divieto di utilizzazione del settore dello stadio denominato “Curva nord”. d invero, la sanzione così rideterminata appare meglio conforme ai fatti posti in essere; alla circostanza che l’interruzione della gara dal punto di vista tecnico sia stata preceduta da un provvedimento di ordine pubblico, ed al dispiegarsi di azioni positivamente rivolte all’emarginazione dei settori più retrivi dei propri sostenitori poste in essere dalla società reclamante. Limitatamente a questa statuizione di rideterminazione della sanzione inflitta alla società va riformata la decisione impugnata, con conseguente conferma di tutti gli altri capi. a disposta la restituzione della tassa. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in sei giornate complessive le gare di Campionato per le quali vige l’obbligo di disputare le stesse con il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Conferma nel resto la decisione impugnata. Ordina la restituzione della tassa.
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