F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA PORTIVA DEL SIG. SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell’ 13.12.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA PORTIVA DEL SIG. SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell’ 13.12.2007). atti del procedimento Il sig. Salvatore Marano, con atto in data 27 dicembre 2007, spedito a mezzo fax il 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31 agosto 2008 inflittagli con delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 0/CDN del 13 dicembre 2007, comunicatogli il 20 dicembre 2007. Il provvedimento impugnato è stato reso all’esito del procedimento instaurato su deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di: .... Salvatore Marano, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, era trasfuso nell’art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per avere, in concorso con ’A.A. Andrea Consolo” – del pari contestualmente deferito – “ posto in essere in data 24 aprile 005 una condotta finalizzata alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del Campionato di Serie C, relativamente alla posizione dell’A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell’A.I.A.”. a decisione gravata – dopo avere affermato “che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti” dell’incolpato e degli altri inquisiti “risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall’Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)” – ha precisato che risulta “accertato ....., che ’osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva in essere comportamenti attinenti alla valutazione dell’osservatore arbitrale concernente l’assistente Sergio De Santis che vanno considerati come idonei a violare i principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 CGS ed all’art. 37, comma 2 (oggi 40, comma 3 lett. c) Regolamento AIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all’immagine dell’AIA”. ’appellante, con l’atto di gravame - dopo avere confermato che il 24 aprile 2005 era stato “contattato telefonicamente dall’a.a. Andrea Consolo”, amico da oltre un decennio, il quale gli aveva chiesto se poteva “conoscere l’esito della valutazione espressa dal sig. Ferlito (osservatore arbitrale per la gara oggetto del procedimento de quo) nei confronti dell’assistente arbitrale Sergio De Santis” – ha dichiarato di avere risposto “di non conoscere” detto osservatore, ma di avere rapporti quotidiani con l’appartenente alla stessa sezione del Ferlito, il sig. Pino Napoli, e di avere, quindi , telefonato a quest’ultimo, che – però - disse di non conoscerlo. Pertanto, secondo l’appellante, quando fu richiamato dal Consolo, gli disse “che De Santis era andato bene, solo per non deludere le sue attese”, onde ha respinto la conclusione della Commissione Disciplinare Nazionale di avere “tentato di modificare o alterare la valutazione dell’assistente Sergio De Santis” – violando in tal modo “i canoni di lealtà, trasparenza o rettitudine, che sono i principi ispiratori dell’appartenenza alla A.I.A.”, essendosi invece limitato a telefonare “ad altri (Pino Napoli), per conoscere a scopo del tutto informativo l’esito di una prestazione” su richiesta del Consolo. Dopo avere richiamato le dichiarazioni rese al riguardo dal sig. Pino Napoli, ed avere ribadito la sua “assoluta genuinità e coerenza di comportamenti, ...e la ... assoluta estraneità ai fatti” e di non avere “giammai concorso o tentato di modificare la valutazione avuta da Sergio De Santis”, l’appellante ha chiesto di venire “assolto da ogni addebito, per non aver commesso il fatto”. L’appellante, con nota del 22 gennaio 2008, ha giustificato la sua assenza, rimettendosi “al giudizio della Corte”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 23 gennaio 2007, udita la relazione del Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, – il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del gravame, per l’inosservanza del termine di cui all’art. 37, 1° comma, C.G.S. – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione Il gravame è irricevibile, perché proposto con atto spedito a mezzo fax il 29 dicembre 2007, ovvero nove giorni dopo il 20 dicembre 2007, data nella quale era avvenuta la comunicazione all’appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, contenente il provvedimento oggetto del presente giudizio, attestata dall’avviso di ricevimento. Appare palese, quindi, l’inosservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 37, 1° comma, lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione del Comunicato Ufficiale all’interessato). P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.
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