F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell’ 13.12.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008
3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell’ 13.12.2007).
Fatti del procedimento Il dott. Andrea Consolo, con atto in data 27 dicembre 2007, spedito a mezzo raccomandata a.r. del 28 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2008 inflittagli con delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, comunicatagli il 19 dicembre 2007. Il provvedimento impugnato è stato reso all’esito del procedimento instaurato su “deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di: Andrea Consolo, assistente arbitro, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per aver posto in essere una condotta finalizzata, attraverso contatti telefonici avvenuti in data 24 aprile 2005, con gli associati Massimo De Santis e Salvatore Marano, alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di serie C, relativamente alla posizione dell’A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell’A.I.A.”. a decisione gravata – dopo avere affermato “che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti” dell’incolpato e degli altri inquisiti “risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall’Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)” – ha precisato che risulta “accertato, in effetti, che l’assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita del collega Massimo De Santis, poneva in essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale concernente l’assistente Sergio De Santis”. ’appellante, con l’atto di gravame, ha denunziato “la nullità della sentenza in quanto la commissione di disciplina non ha tenuto conto del legittimo impedimento del sottoscritto, che, in quanto medico ospedaliero, il giorno 13.12.07, giorno della convocazione, era di turno di guardia presso l’azienda ospedaliera Policlinico di Messina (turno di guardia dalle ore 14.00 del 13 c.m. alle re 09.00 del giorno seguente), come peraltro tempestivamente segnalato con raccomandata del .12.07”, così precludendogli “ogni possibilità di difesa”. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Commissione disciplinare non avrebbe tenuto conto del rilievo che egli aveva formalizzato “in data 21 agosto 2007 le proprie dimissioni, anche se on accettate” e – pur essendo “vero ... che l’art. 51 lett. a dell’A.I.A. prevede che le dimissioni debbono essere accettate” – avrebbe “omesso di valutare che la norma generale di cui all’art. 16 dello statuto federale prevede espressamente che a seguito di dimissioni non è richiesta alcuna orma di accettazione e pertanto bisogna certamente rifarsi alla norma principale e non già a quella secondaria che certamente va corretta”. l ricorrente, con nota del 22 gennaio 2008, ha trasmesso certificazione attestante che il giorno 13 dicembre 2007 – giorno della sua convocazione innanzi alla Commissione Disciplinare azionale – era di guardia presso il Policlinico di Messina. a Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 23 gennaio 2007, udita la relazione del Vice Pro-curatore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, – il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità del gravame, per l’inosservanza del termine di cui all’art. 37, 1° comma, C.G.S. e per la mancata comunicazione dello stesso alla Procura Federale, prescritta dall’art. 33, 5° comma, C.G.S. – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione. Il gravame è irricevibile, perché proposto con atto spedito a mezzo plico raccomandato con a.r. il 28 dicembre 2007, ovvero nove giorni dopo il 19 dicembre 2007, data nella quale era avvenuta la comunicazione all’appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, contenente il provvedimento oggetto del presente giudizio, attestata dall’avviso di ricevimento. L’art. 37, 1° comma, lett. a) C.G.S. fissa in sette giorni dalla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione del Comunicato Ufficiale all’interessato, onde – nel caso di specie – detto termine scadeva il 26 dicembre 2007, prorogato al 7 dicembre 2007, primo giorno successivo non festivo. Appare palese, quindi, l’inosservanza del termine di decadenza fissato dalla norma ora citata, con conseguente irricevibilità del medesimo. Peraltro, è stata omessa la tempestiva comunicazione dell’atto di gravame alla Procura Federale, controparte del procedimento, ai sensi dell’art. 33, 5° comma, C.G.S., con conseguente inammissibilità dello stesso. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.
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