F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 4. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI ENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. , COMMI 1 E 6, C.G.S. (Com. Uff. 7/Cf del 1.09.2006).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale E N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO 2008 4. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI ENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. , COMMI 1 E 6, C.G.S. (Com. Uff. 7/Cf del 1.09.2006). Sulla scorta di relazione dell’Ufficio Indagini, con atto dell’8 agosto 2006 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, l’odierno ricorrente (assistente arbitrale) alla Commissione d’Appello Federale per condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo – Salernitana del 14 aggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa, e consistenti in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana, con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara. n esito all’istruttoria dibattimentale, la C.A.F., con decisione del 14 agosto 2006, pubblicata nel C.U. 6/C del successivo 16 agosto, dichiarava la responsabilità del deferito in relazione all’incolpazione ascritta ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 6, comma 6 Codice di Giustizia Sportiva infliggeva al sig. Stefano Titomanlio la sanzione della inibizione di tre anni. Ad avviso dei primi giudici, risultava comprovato il compimento da parte del Titomanlio di atti diretti d alterare lo svolgimento della partita Arezzo – Salernitana. Contro la decisione della C.A.F. il Titomanlio ha dunque proposto impugnazione innanzi alla Corte Federale deducendo l’insussistenza dell’illecito attribuitogli. La Corte Federale ha, con decisione assunta nella riunione del 25/26 agosto 2006 (dispositivo pubblicato sul C.U. del 26 agosto 2006 e motivazioni pubblicate sul C.U. del 1° settembre 2006), confermato la decisione dei primi giudici con specifico riguardo alla sanzione della inibizione per anni tre inflitta al Titomanlio. on l’atto in esame, il sig. Stefano Titomanlio, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea stellari, propone dunque istanza di revocazione e revisione avverso la citata decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006. l ricorso per revocazione si fonda sulla asserita sopravvenienza, dopo la decisione oggetto ella richiesta di revocazione, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. l riferimento, nello specifico, è dunque all’ipotesi di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) del C.G.S. i sensi della disposizione richiamata, infatti, “tutte le decisioni adottate dagli Organi della Giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti…se…sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. “fatti nuovi” di cui è questione sono rappresentati dalle dichiarazioni, rese al difensore dell’odierno ricorrente in sede di investigazioni difensive da questi condotte con riguardo al procedimento penale che vede imputato il ricorrente medesimo, da Biasutto Massimo (assistente arbitrale di serie A – B), Serena Tarcisio (Presidente del Comitato regionale arbitri Veneto) e Alban iuseppe (Componente del Comitato regionale arbitri Veneto). Le dichiarazioni rese sono state documentate dalla difesa del Titomanlio mediante le verbalizzazioni, ex art. 391 c.p.p., effettuate in ata 22 e 27 novembre 2007. Nell’argomentare logico del ricorrente, le prodotte dichiarazioni comproverebbero che il Titomanlio non ha commesso alcun illecito, nemmeno tentato. E sulle dette dichiarazioni è dunque fondato, rappresentando esse “fatti nuovi” ai sensi del citato art. 39 C.G.S., il presente ricorso per revocazione della decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006, che si conclude con la richiesta di proscioglimento del Titomanlio da ogni addebito. Alla odierna riunione sono intervenuti argomentando le rispettive posizioni il difensore del Titomanlio ed il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Giova preliminarmente ricordare che la decisione dei primi giudici ha ritenuto che la prova della responsabilità del Titomanlio in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riguardo alla ricordata gara di campionato fosse stata pienamente raggiunta in virtù di quanto emerge dall’intercettazione del colloquio telefonico tra il Titomanlio ed il sig. Meani, dirigente della società A.C. Milan con la qualifica di addetto agli arbitri, svoltosi l’indomani della partita. In sede di appello, la Corte Federale ha osservato che “la conversazione telefonica tra Titomanlio e Meani è pienamente dimostrativa della sussistenza dell’illecito loro ascritto..”e che “le dichiarazioni di Titomanlio appaiono spontanee e genuine, ignorando egli le intercettazioni in corso e non provano che egli – peraltro in assenza di movente – abbia mentito a Meani”. In sostanza, sia i primi giudici che la Corte Federale fondano le proprie decisioni sui contenuti, ritenuti inequivoci, della telefonata intercorsa tra il ricorrente ed il Meani. Senonchè, i cd. “fatti nuovi” allegati dal ricorrente, non possono tecnicamente considerarsi tali. Innanzitutto, non sono “fatti” bensì nuove prove che dovrebbero “smontare” quelle telefoniche poste a base della condanna. Inoltre non possono considerasi neanche “nuovi” poiché questi cd. fatti avrebbero ben potuto essere testimoniati in epoca precedente alla decisione della Corte Federale. Al di là del segnalato profilo temporale, occorre anche rilevare come le dichiarazioni portate sostegno del ricorso per revocazione non introducono neppure “fatti decisivi”, quali debbono logicamente essere i fatti nuovi se si vuole con la loro deduzione veder revocata una decisione inappellabile. Le circostanze conclamate nelle ricordate dichiarazioni, infatti, non risultano fornire la prova diretta dei fatti principali di causa. La prova di questi rimane incontestabilmente rinvenibile egli elementi su cui si è fondata la contestata decisione, e cioè in via pressocchè esclusiva nell’intercettazione telefonica di cui sopra. n conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso per revocazione in esame. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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