F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007) Con rituale e tempestivo appello la S.S. Futsal Fabriano A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie “B”, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 101 del 29.5.2007) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestata violazione dell’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 3.615,00. A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettante, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006. In sostanza si duole l’appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in “error in judicando”, non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (“Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che “Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica...”. La Società appellante, infatti, dopo avere, in data 8.7.2006 presentato domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera aveva, con comunicazione a mezzo fax 20.11.2006 inviata alla Divisione Calcio Femminile, optato per la partecipazione al Campionato Femminile Giovanile Calcio a 5, organizzato dal Comitato Regionale Marche, Settore Giovanile e Scolastico. La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogato ingiustificatamente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Ritenuta, pertanto, illegittima la sanzione inflitta, è stato invocato l’annullamento della stessa. All’udienza del 23.7.2007 è comparso il signor Marinelli per la società appellante che si è riportato ai motivi esposti nel reclamo. Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l’appello è fondato e merita di essere accolto. Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 della Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivoco prevedendo l’obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “B”, di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l’odierna appellante come documentato in atti, per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell’addebito disciplinare ad essa contestato con l’atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l’asserita violazione dell’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettante. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Futsal Fabriano A.S.D. di Fabriano (Ancona) e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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