F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007) Con rituale e tempestivo appello il Cervia Calcio Femminile A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie “B”, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 101 del 29.5.2007) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestata violazione dell’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 3.615,00. A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006. In sostanza si duole l’appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in “error in judicando”, non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (“Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che “Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica...”. La Società appellante, infatti, aveva partecipato al Campionato Primaverile Emilia Romagna – Cat. Allieve, come documentato dal relativo Calendario allegato in atti. La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogato ingiustificatamente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Ritenuta, pertanto, illegittima la sanzione inflitta, è stato invocato l’annullamento della stessa. All’udienza del 23.7.2007 nessuno è comparso per la Società appellante. Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l’appello è fondato e merita di essere accolto. Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 emesso dalla Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivoco prevedendo l’obbligo, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “B”, di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l’odierna appellante come documentato in atti (v. affogliazione n. 6) per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell’addebito disciplinare ad essa contestato con l’atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l’asserita violazione dell’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettante. Per quant’altro osserva la Corte di Giustizia Federale che la partecipazione al Campionato Nazionale Primavera avrebbe comportato maggiori oneri, per cui del tutto legittima è da ritenersi l’opzione scelta dall’odierna appellante. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Cervia Calcio Femminile A.S.D. di Cervia (Ravenna) e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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