F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE GIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE GIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007) Il Procuratore Federale, con atto del 26.2.2007, deferiva “alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1. Alessandro Giacomelli, calciatore all'epoca dei fatti e tutt'ora tesserato in favore della Polisportiva Opicina; 2. la società Polisportiva Opicina: per rispondere il primo, della violazione di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva come descritto nella parte motiva; la società Polisportiva Opicina a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato”. L’Organo requirente poneva a fondamento di detto provvedimento la circostanza che “il Giacomelli sporgeva, in data 12.5.2006, atto di querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti del sig. Alan Zanni, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Chiarbola Calcio, per denunciare l'infortunio occorsogli in occasione della gara Polisportiva Opicina - Chiarbola del 12.02.2006 valevole per il Campionato di 2a Categoria - Girone D”. Il Procuratore Federale - rilevato che “oggetto della sopracitata querela è un fatto (infortunio occorso in occasione di una partita) rientrante pienamente sotto il controllo degli Ufficiali di Gara e degli Organi di Giustizia Sportiva e che “in ordine a tale denuncia non risulta richiesta”, né “concessa alcuna autorizzazione al sig. Alessandro Giacomelli ad adire le vie legali nei confronti del sig. Zanni” - riteneva “che, pertanto,” questo “ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007, disponeva “non doversi sanzionare il fatto per cui è stato deferito il sig. Giacomelli” e “per l'effetto … non sussistere la responsabilità oggettiva della Società”. In particolare, la Commissione adita rilevava che “l'instaurazione di azione penale da parte del sig. Giacomelli non” era “tesa ad eludere le norme federali, ma” trovava “ampia giustificazione nella ricerca effettuata dalla parte lesa di tutelare i propri diritti che, all'apparenza,” erano “stati oggettivamente e seriamente violati”. In altre parole, la Commissione a quo assumeva di “riconoscere al deferito, nel caso specifico, l'astratto diritto a presentare la denuncia - querela e considerare giustificato il mancato ricorso al Consiglio Federale, in relazione alla ristrettezza dei termini”. Il Procuratore Federale, con atto spedito il 5.6.2007, proponeva appello alla C.A.F. chiedendo di “affermare la responsabilità disciplinare del calciatore Alessandro Giacomelli, per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, con conseguente dichiarazione di responsabilità oggettiva della società Polisportiva Opicina ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e, per l'effetto” di irrogare ai predetti “le sanzioni richieste dal rappresentante di questo ufficio nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Commissione”. In particolare, la Procura Federale sosteneva che “dalla puntuale ricostruzione della vicenda come operata dalla Commissione Disciplinare consegue necessariamente l'affermazione di responsabilità a carico del Giacomelli, in quanto: 1- la querela, ritualmente e tempestivamente proposta, atteneva ad un reato procedibile a querela di parte; 2- il suddetto atto di impulso procedimentale riguardava una condotta posta in essere da un avversario al termine di una gara; 3- in sede dibattimentale, oltretutto, lo stesso calciatore ha riconosciuto di aver violato con la propria iniziativa giudiziale la normativa federale in materia di clausola compromissoria, anche se invocando la buona fede dovuta ad uno stato di necessità come causa giustificatrice del proprio comportamento”. L’Ufficio reclamante faceva richiamo alla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata nel Com. Uff. n. 5/CF, la quale ha stabilito che “la violazione del cd. <> è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili di ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto fra l'ordinamento statuale e quello federale”. La Procura Federale precisava, poi, che “è lo stesso Organo di prime cure a ricordare che <> … e non si vede come uno scontro di gioco, seppur violento, avvenuto durante la disputa di una gara, non possa rientrare fra le fattispecie aventi <>”. Invece, ad avviso dell’appellante, “nella specie, la presentazione della querela, inerente ad un fatto avvenuto durante la gara, integrante reato perseguibile a querela, configura gli estremi della violazione contestata al Giacomelli”. Il gravame, previa convocazione della Procura Federale, del calciatore Alessandro Giacomelli e della Polisportiva Opicina, è stato trattato il giorno 23.7.2007. Il Sostituto Procuratore Federale, dott. Leonardo Spagnoletti, ha illustrato i motivi di gravame ed ha chiesto alla C.A.F., ai sensi dell’art. 11 bis C.G.S., l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a) la squalifica per sei mesi del calciatore Alessandro Giacomelli; b) la penalizzazione di tre punti in classifica per il campionato di competenza e l’ammenda di € 100,00 alla Polisportiva Opicina”. Il gravame va accolto in parte. Nella fattispecie de qua, il calciatore Alessandro Giacomelli, “in ragione della” sua “appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo”– come correttamente sostenuto dalla Procura appellante - avrebbe dovuto denunziare il fatto – pur se non fosse stato rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile “allo svolgimento dell’attività federale nonché … di carattere … , disciplinare …”, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il sig. Alessandro Giacomelli avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. La Commissione a quo ha erroneamente affermato di voler “riconoscere al deferito, nel caso specifico, l'astratto diritto a presentare la denuncia - querela e considerare giustificato il mancato ricorso al Consiglio Federale in relazione alla ristrettezza dei termini”. Al riguardo occorre precisare che non è in discussione il predetto “astratto diritto”, ma va ribadito che, quand’anche il calciatore non avesse potuto, per ragioni di impossibilità fisica, denunziare il fatto agli Organi di Giustizia Sportiva - essendo stato dimesso dall’Ospedale presso il quale era stato degente, il 22.4.2006 - aveva comunque ventuno giorni di tempo, quanto meno per proporre l’istanza alla F.I.G.C., al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ad adire l’A.G.O., prima di proporre la querela, il cui termine di decadenza scadeva, ai sensi del richiamato art. 124 c.p., il 13.5.2006. Nell’ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima della data predetta, ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno. In merito alle richieste di sanzioni formulate dalla Procura Federale, appare equa la sanzione di sei mesi di squalifica al sig. Alessandro Giacomelli, mentre va rilevato che la squadra di appartenenza del calciatore de quo all’epoca dei fatti deve essere condannata per responsabilità oggettiva, ma la sanzione non può consistere nella penalizzazione di tre punti, giacché l’art. 11bis C.G.S. sancisce che “ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche. Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda”. Poiché - come si è visto – la Polisportiva Opicina non ha direttamente violato o commesso azioni comunque tendenti all’elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, la sanzione richiesta dalla Procura non può essere irrogata e va contenuta nell’ammenda di € 100,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge: - al calciatore Giacomelli Alessandro la sanzione della squalifica per mesi 6; - alla società Pol. Opicina di Trieste la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it