F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 7. RICORSO DELL’U.S. TAVOLETO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI SIGNOROTTI GIUSEPPE E PEZZANI MARCO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AI SIGNORI DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO E SARTORI BRUNO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DI VIRGILIO DAVIDE; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007) 8. RICORSO DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI MELINI TOMAS E CANCELLIERI FEDERICO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. PALAZZINI ANDREA; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ABRUZZESE DOMENICO; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 7. RICORSO DELL’U.S. TAVOLETO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI SIGNOROTTI GIUSEPPE E PEZZANI MARCO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AI SIGNORI DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO E SARTORI BRUNO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DI VIRGILIO DAVIDE; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007) 8. RICORSO DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI MELINI TOMAS E CANCELLIERI FEDERICO; DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. PALAZZINI ANDREA; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ABRUZZESE DOMENICO; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007) La C.G.F. in esito alla riunione tenutasi il giorno 23.7.2007, ha assunto la seguente decisione nei giudizi riuniti in rito per la decisione, instaurati con i ricorsi proposti, rispettivamente, dalla società U.S. Tavoleto e dalla società A.S.D. Belforte Calcio avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007. La Procura Federale, sulla denunzia del Presidente del Comitato Regionale Marche, con atto in data 2.3.2007, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche le Società A.S.D. Belforte Calcio e U.S. Tavoleto ed alcuni tesserati di entrambe le società, iscritte al Campionato di 1a categoria nell’anno sportivo 2005/2006, per aver utilizzato in varie gare di campionato calciatori non più tesserati, in violazione delle norme regolamentari in materia. In particolare, dall’atto di deferimento era emerso che: - i calciatori Tomas Melini (svincolato dal 1.7.2005 e ritesserato in data 31.3.2006) e Federico Cancellieri (svincolato dalla Belforte dal 1.7.2005) avevano partecipato, nella compagine della Belforte, a varie gare di campionato nell’anno sportivo 2005/2006; - i calciatori Marco Pezzani (svincolato dal 1.7.2005) e Giuseppe Signorotti (svincolato dal 15.7.2005) avevano partecipato, nella compagine del Tavoleto, a varie gare di campionato nell’anno sportivo 2005/2006. Su questi presupposti, la Procura aveva chiesto alla Commissione Disciplinare l’applicazione di sanzioni ai calciatori e ai dirigenti delle società deferiti per violazione dell’art. 1 C.G.S. – costituendo la partecipazione alle gare in carenza di tesseramento violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportive -, nonché l’applicazione di sanzioni nei confronti delle società medesime, in applicazione dell’articolo 2, comma 4, C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007, ha “ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori, dei dirigenti e delle società”, per “l’indebito utilizzo dei ridetti calciatori nelle gare di cui al deferimento”, in quanto “secondo la normativa federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di <>”, come avrebbero dovuto, in ragione della loro posizione, i calciatori deferiti ed i dirigenti delle società interessate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. Ritenuta, così, provata la responsabilità disciplinare in capo ai tesserati deferiti in ordine ai fatti contestati, nonché quella delle società di rispettiva appartenenza, così da essere passibili – avendo violato l’art. 1 C.G.S. – delle sanzioni di cui agli artt. 13 (per le società) e 14 (per i tesserati) C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche ha squalificato per quattro mesi ciascuno il Melini, il Cancellieri, il Pezzani ed il Signorotti, ha inibito per un mese i dirigenti accompagnatori Andrea Palazzini (A.S.D. Belforte), Pierino Di Luca, Sergio Balsamini, Giancarlo Falconi e Bruno Sartori (U.S. Tavoleto), Domenico Abruzzese (dirigente accompagnatore e legale rappresentante dell’A.S.D. Belforte) e Davide Di Virgilio (dirigente accompagnatore e legale rappresentante dell’US Tavoleto) ed ha sanzionato le società A.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto con la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per l’anno sportivo 2007/2008, nonché con l’ammenda di € 2.000,00 ciascuna. Avverso la riportata decisione entrambe le società hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte. La U.S. Tavoleto (giudizio iscritto al n. 401 del registro di Segreteria) ha invocato la propria buona fede nella vicenda e la mera erronea interpretazione del metodo di compilazione delle liste di svincolo, peraltro senza poter procedere ad un eventuale controllo, non avendo ottenuto la lista di svincolo suppletiva, circostanze – queste – già dedotte innanzi alla Commissione Disciplinare, ma da quest’ultima non considerate ai fini della decisione assunta, in quanto “i nominativi dei calciatori svincolati erano comparsi nell’elenco allegato al Com. Uff. n. 7 del 19.8.2005”. La ricorrente ha contestata l’argomentazione addotta dalla Commissione Disciplinare, in quanto i tesserati interessati avrebbero confermato il loro impegno senza alcuna soluzione di continuità, partecipando all’intera stagione successiva, così che l’esigenza di sottoscrizione di un nuovo modulo sarebbe stata agevolmente soddisfatta senza alcun ostacolo, ove ne fosse emersa la necessità, non esistendo motivi per omettere alcun adempimento dovuto. In realtà, l’omissione sarebbe dipesa dalla novità normativa in materia di svincoli introdotta nell’art. 32 N.O.I.F. e dalla carenza di comunicazioni da parte dell’Ufficio Tesseramenti. Ritenendo di aver perpetrata un’irregolarità meramente formale e richiamata una più mite sanzione applicata dal Comitato Regionale Lazio nei confronti di una società, in quell’ambito militante, che era incorsa in analoga infrazione regolamentare, la ricorrente ha concluso chiedendo alla C.A.F. di riformare in senso favorevole la decisione impugnata. La A.S.D. Belforte (giudizio iscritto al n. 402 del registro di Segreteria) ha rassegnato identiche argomentazioni. All’odierna udienza l’avvocato Saccucci, intervenuto per entrambe le ricorrenti, ha confermato i motivi di ricorso, ha contestato la congruità delle sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti contestati, ha ribadito ancora la mancanza di volontarietà nella condotta tenuta da società e tesserati, tenuto anche conto delle novità normative intervenute in materia (all’epoca di recente introduzione) ed ha nuovamente fatto riferimento al provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in fattispecie analoga. Il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza della Procura Federale, ha invece chiesto la conferma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare, precisando – comunque – che il precedente invocato dalle ricorrenti si riferisca a violazione di diversa consistenza, visto il numero di gare interessate dalla partecipazione irregolare del tesserato. La questione all’esame della Corte concerne le doglianze delle società A.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto circa l’eccessività delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche a ciascuna, nonché ai rispettivi tesserati (calciatori e dirigenti), per utilizzazione, in varie gare di campionato nell’anno sportivo 2005/2006, di calciatori in posizione irregolare. I ricorsi - riuniti in rito per la decisione, per ragioni di economia processuale, stante la sostanziale identità delle fattispecie e del Campionato di partecipazione delle società, entrambe rappresentate dal medesimo avvocato, nonché dell’identità dei motivi di ricorso – debbono esser respinti, in quanto infondati. Le ragioni delle ricorrenti, già diffusamente riportate, possono riassumersi – in effetti – nell’asserita carenza dell’elemento psicologico che avrebbe connotata la condotta illegittima a ciascuna ascritta, agevolata da recenti sopravvenute novità normative in materia di svincolo, non sufficientemente veicolate in termini di comunicazione dai competenti Uffici federali; nell’assenza di alcun altro ostacolo al tesseramento dei calciatori interessati; nel rapporto esistente con l’entità delle sanzioni applicate, in altri contesti territoriali, in fattispecie analoga. Siffatte ragioni debbono essere disattese. Quanto al primo argomento, le disposizioni da applicare nelle fattispecie considerate sono regolate dall’articolo 32bis delle N.O.I.F., rubricato “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo annuale”, e le ricorrenti avrebbero dovuto darvi applicazione nella formulazione già vigente da almeno due anni dalla data dei fatti in rassegna, essendo le modifiche intervenute con i CC.UU. nn. 34/A del 14.5.2002 e 167/A del 20.5.2003. Dunque, nessuna attenuazione della responsabilità delle società e dei tesserati può esser riferita a pretese difficoltà interpretative di “prima applicazione” di norme nuove, in un contesto – peraltro – nel quale le ricorrenti avevano richiesto il tesseramento dei calciatori con vincolo annuale, così che tutti gl’interessati avevano piena conoscenza, ciascuno per quanto di proprio interesse, della scadenza del vincolo con l’anno sportivo. Dunque, la responsabilità dei deferiti, per il perseguimento della quale la Procura ha proceduto, deve ritenersi pienamente configurata: - in capo ai calciatori, per aver partecipato a numerose gare di campionate in compagini nelle quali non avevano titolo a militare; - in capo ai dirigenti, per non aver operato in conformità alle norme di riferimento, pur essendo tenuti – per la posizione funzionale ricoperta – a conoscerne esistenza e portata; - in capo alle società, perché secondo l’art. 2, comma 4, C.G.S., “rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta” e sono “oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”. Siffatta responsabilità trova riscontro nell’obbligo, imposto dall’art. 1, comma 1, C.G.S., di tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Principio che i deferiti hanno violato avendo determinato, con condotta tenuta in omissione degli obblighi a ciascuno imposti dalle disposizioni federali, un’obbiettiva alterazione della competizione alla quale hanno partecipato nell’anno sportivo 2005/2006, con danno alle consorelle in competizione, realizzata mediante partecipazione di calciatori a gare in posizione irregolare di tesseramento. Il numero delle gare in questione, non contestato nella sua consistenza, che ammonta a 24 per il Melini, 26 per il Cancellieri, 29 per il Pezzani e 27 per il Signorotti, fornisce la misura dell’entità della violazione che – sebbene, come affermato dal difensore delle ricorrenti al dibattimento, si sarebbe realizzata mediante unica condotta, cioè nel mancato regolare tesseramento dei calciatori – deve comunque tenere conto dell’alterazione in effetti prodotta sulla competizione, in rapporto alla violazione dei principi dell’articolo 1 C.G.S. del quale s’è detto e priva, dunque, di pregio anche il motivo di ricorso consistente nel richiamo al diverso trattamento asseritamene riservato dal competente Organo di Giustizia in altro contesto territoriale, in quanto, come pure osservato dal rappresentante della Procura, trattatasi di fattispecie di diversa consistenza. Sulle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover confermare integralmente l’impugnata decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto congruamente motivata in rapporto alle sanzioni inflitte ai diversi soggetti interessati, le quali tengono conto della diversa posizione ricoperta (calciatori, dirigenti accompagnatori, legali rappresentanti, società) e, dunque, del diverso grado di doverosità violata nella condotta rispettivamente tenuta. La soccombenza in giudizio delle ricorrenti implica che la Corte disponga sia incamerata la tassa da ciascuna versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla U.S. Tavoleto di Tavoleto (Pesaro e Urbino) e della A.S.D. Belforte Calcio di Belforte all’Isauro (Pesaro e Urbino). Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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