• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E
DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E
DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)
In esito alla riunione tenutasi il giorno 23.7. 2007, la C.G.F. ha assunto la seguente decisione nel giudizio instaurato con il ricorso proposto dalla società Polisportiva Olympia Cuccurano avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007. Ritenuto che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti – innanzi alla quale la Procura Federale aveva deferito la società Polisportiva Olympia Cuccurano (1a Categoria nell’anno sportivo 2005/2006) e taluni calciatori e dirigenti per irregolarità nel tesseramento e conseguente illegittimo schieramento - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.2007, ha, tra l’altro, inflitto: - al calciatore Christian Biagioni la squalifica per quattro mesi; - alla società deferita la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nell’anno sportivo 2007/2008, nonché l’ammenda di € 1.000,00. Avverso la riportata decisione la società Polisportiva Olympia Cuccurano ha proposto ricorso a questa Corte, assumendo l’eccessività della sanzione in rapporto alle violazioni perpetrate, rimarcando l’assoluta mancanza dell’elemento volitivo, e ha chiesto che siffatte sanzioni fossero ridotte (quella al Biagioni) o annullate (quelle alla Società), con disposizione della riammissione al campionato di 1a Categoria per l’anno sportivo 2007/2008. All’odierna udienza, presente il Presidente della ricorrente signor Franco Biagioli, il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza della Procura Federale unitamente alla dottoressa Grassucci, ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, precisando – comunque – che l’appello non fosse stato notificato alla controinteressata Procura Federale, circostanza, quest’ultima, ammessa anche dal Presidente della Società ricorrente. La Corte osserva che il ricorso proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano dev’esser dichiarato inammissibile, in quanto, in violazione dell’articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione alla controinteressata Procura Federale, agente nell’interesse dell’ordinamento. Dalla dichiarata inammissibilità discende la preclusione, per questo Giudice, di ogni esame nel merito della controversia, nonché la pronuncia di incameramento della tassa versata; Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL’AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E
DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)"