F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALL’U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALL’U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007) Con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 22.6.2007 l’A.S.D. Bojano, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Carlo Perrella, interponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale resa in data 18.5.2007 con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata la sanzione di anni uno di inibizione al sig. Antonio Malatesta (Presidente A.S.D. Bojano) per violazione dell’art. 1 C.G.S.; ammenda di € 3.000,00 alla società A.S.D. Bojano per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S.; mesi sei di inibizione al sig. Fernando Paolo Priolo (Direttore Generale dell’ A.S.D. Bojano) per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; quattro giornate di squalifica al calciatore Dario Anselmo; mesi tre di inibizione al sig. Fabrizio Felice (vice presidente A.S.D. Bojano) per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S.; ammonizione dei calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello, per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. Nell’atto di appello il presidente dell’A.S.D. Bojano, al fine di meglio illustrare le motivazioni del reclamo, in premessa ripercorreva le vicende che hanno indotto il Procuratore Federale al deferimento della società e dei tesserati coinvolti, denunziando delle presunte lacune sia in fase di indagine che in fase di istruttoria e fornendo valutazioni e interpretazioni sui fatti dedotti. La società, in conclusione, eccepiva l’irregolarità del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare e la relativa delibera perchè in contrasto con l’art. 27 comma 8 C.G.S. e inoltre, nel merito, eccepiva l’infondatezza degli addebiti a carico della società e del Presidente sig. Antonio Malatesta, nonché l’infondatezza degli addebiti a carico del calciatore Dario Anselmo e del dirigente Fernando Paolo Priolo perchè dagli atti ufficiali emergerebbe una situazione differente da quella rappresentata dal Procuratore Federale. In via subordinata chiedeva la riforma dei provvedimenti adottati nella misura del minimo edittale. All’udienza del 23.7.2007 in sede di trattazione del ricorso dinanzi alla C.A.F. è comparso il delegato dell’A.S.D. Bojano che ha nuovamente illustrato le ragioni del gravame insistendo per il suo accoglimento. Compariva inoltre l’Ufficio della Procura Federale che insisteva per il rigetto dell’appello. Con provvedimento reso in data odierna questa C.A.F. ha respinto l’appello proposto dall’A.S.D. Bojano. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è priva di fondamento. La norma che si assume violata prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono essere concluse dalla Procura Federale prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, nulla prevedendo in merito al deferimento. Nel caso in esame, seppur il deferimento è avvenuto nel mese di marzo del 2007, le indagini si sono concluse nel mese di giugno 2006, come si evince dalla relazione dell’Ufficio Indagini, e pertanto nei termini prescritti dall’art. 27 comma 8 C.G.S.. Nel merito, le argomentazioni svolte dal presidente dell’A.S.D. Bojano a sostegno del gravame non sono idonee a confutare in alcun modo le conclusioni cui è giunto il Procuratore Federale a seguito delle indagini, conclusioni accolte nella decisione della Commissione Disciplinare in questa sede impugnata. La violazione contestata all’A.S.D. Bojano di avere utilizzato il sig. Arturo Spagnuolo quale Direttore Sportivo della società nonostante il medesimo fosse colpito da provvedimento disciplinare di inibizione dallo svolgimento di attività nell’ambito della F.I.G.C., è stata ammessa dal presidente sig. Malatesta nel corso dello svolgimento delle indagini. La dichiarazione del sig. Malatesta, alla quale si può senz’altro riconoscere valore confessorio, è peraltro supportata da quanto riferito all’Ufficio Indagini dall’allenatore della A.S.D. Calcio Pomigliano, dall’allenatore dell’A.S.D. Bojano sig. Vittorio Belotti e dai calciatori Spanò e Vitiello. Dalle dichiarazioni rese risulta evidente che il sig. Spagnuolo, anche se la sua carica non risulta ufficialmente registrata nella documentazione societaria, abbia di fatto svolto le funzioni dirigenziali. Alla luce delle risultanze delle indagini la Commissione Disciplinare, inoltre, ha correttamente rilevato la evidenza della non veridicità delle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dal sig. Fernando Paolo Priolo e dal sig. Dario Anselmo in palese contrasto con quanto esplicitamente ammesso dal sig. Malatesta e confermato dalle altre persone sopra indicate, con tale condotta concretizzando i deferiti la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità richiesti dall’art. 1 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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