F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PORRINI ERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 04/CGF – RIUNIONE DEL 23LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PORRINI ERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.2007)
Il Procuratore Federale, con atto del 7.5.2007, deferiva “alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti: 1. Porrini Erik, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. S.Terenzina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 del Nuovo Statuto) e 1, comma 1, C.G.S.; 2. la società U.S.D. S.Terenzina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., della violazione commessa dal suo tesserato”. L’Organo requirente poneva, a fondamento di detto atto, la circostanza che “dalle indagini esperite emerge che il sig. Porrini ha presentato querela presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti del calciatore Conte Maurizio, all'epoca dei fatti tesserato per la U.S.D. Don Bosco Spezia (denunciando di essere stato da questi colpito con un pugno, dopo la fine della gara Terenzina/Don Bosco del Campionato di Prima Categoria, Girone D, del 18.12.2005, mentre si trovava ancora in campo, diretto verso gli spogliatoi)”. Il Procuratore Federale, dopo avere rilevato che “in ordine a tale denuncia non risulta richiesta”, da parte del calciatore de quo, “alcuna autorizzazione ad adire le vie legali” e che “i fatti
come sopra descritti costituiscono violazione dell'art. 27, comma 2 e comma 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3, e 4 del Nuovo Statuto Federale)”, precisava, “al contempo, che in relazione a tali fatti, commessi prima dello svincolo dal tesseramento, occorre altresì procedere per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., nei confronti della società U.S.D. S. Terenzina”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 68 del 7.6.2007, proscioglieva “da ogni addebito Porrini Erik, già tesserato per l’U.S.D. Santerenzina e l'U.S.D. Santerenzina”. In particolare, la Commissione adita rilevava che “il fatto contestato al Porrini non può essere ricondotto alla violazione dell'art. 27 comma 2 Statuto F.I.G.C. per i seguenti motivi:
a)- nessun provvedimento di carattere disciplinare era stato adottato in relazione al fatto (del quale non risulta neppure la prova certa che sia avvenuto);
b)- il citato art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che la clausola compromissoria è violata solo <>;
c)- nel caso di specie, quindi, il Porrini non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell'Ordinamento Federale e, quindi, non ha violato la clausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l'obbligo di richiedere alla F.I.G.C. l'autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato”.
Il Procuratore Federale, con atto spedito il 12.6.2007, proponeva gravame alla Commissione d’Appello Federale chiedendo di “affermare la responsabilità disciplinare del calciatore Erik Porrini, per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, con conseguente dichiarazione di responsabilità oggettiva della società Santerenzina ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e, per l'effetto” di irrogare ai predetti “le sanzioni richieste dal rappresentante di questo ufficio nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Commissione”.
In particolare, la Procura Federale sosteneva che “dalla puntuale ricostruzione della vicenda come operata dalla Commissione Disciplinare consegue necessariamente l'affermazione di responsabilità a carico del Porrini, in quanto:
1- la querela, ritualmente e tempestivamente proposta, atteneva ad un reato procedibile a querela di parte;
2- il suddetto atto di impulso procedimentale riguardava una condotta posta in essere da un avversario al termine di una gara;
3- in sede dibattimentale, oltretutto, lo stesso calciatore ha riconosciuto di aver violato con la propria iniziativa giudiziale la normativa federale in materia di clausola compromissoria, anche se invocando la buona fede dovuta ad uno stato di necessità come causa giustificatrice del proprio comportamento”.
La Procura Federale faceva richiamo alla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata nel Com. Uff. n. 5/CF, la quale ha stabilito che “la violazione del cd. <> è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili di ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto fra l'ordinamento statuale e quello federale” e censurava, poi, la decisione della Commissione Disciplinare che “ha motivato il proscioglimento, in base alla circostanza che non fosse intervenuto alcun provvedimento disciplinare da parte degli organi di Giustizia Sportiva, poiché il fatto denunciato dal Porrini non era stato rilevato dagli ufficiali di gara presenti sul campo”. Invece, ad avviso dell’appellante, “detta circostanza … dimostra ex se la violazione, atteso che il Porrini, proprio perché i fatti oggetto di denuncia non erano stati rilevati dall'arbitro e dagli incaricati del controllo gara, aveva il dovere di segnalare i medesimi fatti ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel rispetto del vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo con la F.I.G.C. e dei conseguenti obblighi a cui tutti i tesserati F.I.G.C. devono attenersi”. Il gravame, previa convocazione della Procura Federale, del calciatore Erik Porrini e della U.S.D. Santerenzina, è stato trattato il giorno 23.7.2007. Il Sostituto Procuratore Federale, dott. Leonardo Spagnoletti, ha illustrato i motivi di gravame ed ha chiesto alla C.A.F., ai sensi dell’art. 11 bis C.G.S., l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a) la squalifica per sei mesi del calciatore Erik Porrini; b) la penalizzazione di tre punti in classifica per il campionato di competenza e l’ammenda di € 100,00 alla U.S.D. Santerenzina”. Il gravame va accolto in parte. Preliminarmente va sottolineato – come dichiarato nella querela sporta in data 24.2.2006 dal calciatore – che questo “verso la fine della partita” ha “avuto uno scontro di gioco … con il sig. Conte Maurizio, calciatore della squadra avversaria; dopo la fine della partita mentre” si trovava “ancora in campo diretto verso gli spogliatoi, il sig. Conte, che sopraggiungeva alle … spalle, giunto al … fianco” del sig. Erik Porrini, gli “sferrava più pugni, uno dei quali … provocava la rottura del setto nasale” del querelante. Pertanto, per stessa dichiarazione del calciatore, il fatto esposto nella querela è avvenuto in occasione della partita Santerenzina – Don Bosco e mentre i soggetti coinvolti erano ancora nel terreno di gioco. Nella fattispecie de qua, quindi, il calciatore Erik Porrini, “in ragione della” sua “appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo”– come correttamente sostenuto dalla Procura appellante - avrebbe dovuto denunziare il fatto – pur se non rilevato dall’arbitro – agli Organi della Giustizia Sportiva, trattandosi di materia riconducibile “allo svolgimento dell’attività federale nonché … di carattere … , disciplinare …”, in ossequio alla norma dettata dall’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Al contempo, volendo tutelare il suo diritto ad ottenere anche l’accertamento in sede penale del reato commesso in suo danno, al fine di sentire condannare il responsabile al risarcimento per la lesione subita, il sig. Erik Porrini avrebbe comunque dovuto preventivamente formulare, ai sensi dell’art. 27, comma 4, dello Statuto Federale, istanza al “Consiglio Federale” che “per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Nell’ipotesi che il provvedimento su tale richiesta non fosse stato comunicato prima del decorso del termine di decadenza di 90 giorni dal fatto, di cui all’art. 124 c.p., ovviamente il calciatore avrebbe potuto proporre la querela nei confronti del responsabile, per non subire pregiudizio nel suo diritto di risarcimento del danno. Al riguardo, non è superfluo precisare che l’obbligo per il tesserato – in adempimento alla clausola compromissoria - di denunciare il fatto all’Organo disciplinare competente e/o comunque di chiedere la predetta autorizzazione, al Consiglio Federale, non è escluso dal fatto che la condotta denunciata dal sig. Erik Porrini sia stata posta in essere al termine di una gara e che non abbia formato oggetto di rapporto dell’arbitro. La diversa tesi della Commissione Disciplinare non è condivisibile, perchè finisce con l’ispirarsi ad un argomento meramente formalistico, ovvero che una violazione delle norme di condotta da parte di un tesserato in un’attività agonistica in tanto esiste, in quanto risulti da un atto dell’arbitro o di altro incaricato del controllo della gara; tale tesi è, però, contraria al principio che ispira il Codice di Giustizia Sportiva. Al riguardo, occorre precisare che l’art. 31 C.G.S. sancisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In altre parole, tale efficacia probatoria copre, in primo luogo, l’attestazione in ordine alla
provenienza dell’atto dall’ufficiale di gara, che sottoscrivendolo si identifica quale autore dello stesso; l’efficacia si estende, inoltre, alle modalità di formazione dell’atto ed in particolare all’attestazione del luogo e della data in cui è stato redatto. Efficacia di piena prova è, altresì, riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che l’arbitro attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. Pertanto, detta efficacia probatoria riguarda, esclusivamente, il c.d. “estrinseco” dell’atto, ovvero ciò che esso espressamente dice e non può – come insegna costantemente la giurisprudenza -, in alcun caso, essere estesa per dedurre che circostanze in esso non indicate non siano avvenute. Pertanto, è infondata l’affermazione della Commissione a quo secondo cui, “nel caso di specie … il Porrini, non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell'Ordinamento Federale, e quindi non ha violato la clausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l'obbligo di richiedere alla F.I.G.C. l'autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato”. All’uopo, la circostanza rilevata dalla Commissione Disciplinare che i fatti denunciati dal calciatore “non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo”, non vale a provare che la condotta violenta non sia stata posta in essere. Nel caso di specie, la vicenda esposta nella querela proposta dal sig. Erik Porrini è relativa – come già sottolineato – ad un “rapporto riferibile all’attività sportiva” (cfr. art. 1, comma 1, C.G.S.), che il calciatore aveva obbligo di denunziare agli Organi federali. Non di meno, la predetta circostanza è ancor più rilevante in considerazione del fatto che la, dichiarata, aggressione è stata posta in essere da altro calciatore, regolarmente tesserato per la U.S. Don Bosco. In merito alle richieste di sanzioni formulate dalla Procura Federale, appare equa quella di sei mesi di squalifica al sig. Erik Porrini, mentre va rilevato che la squadra di appartenenza del calciatore de quo all’epoca dei fatti deve essere condannata unicamente per responsabilità oggettiva, ma la sanzione non può consistere nella penalizzazione di tre punti, giacché l’art. 11bis C.G.S. sancisce che “ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche. Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda”. Poiché - come si è visto – la U.S.D. Santaterenzina non ha direttamente violato o commesso azioni comunque tendenti all’elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, la sanzione richiesta dalla Procura non può essere irrogata e va contenuta nell’ammenda di € 100,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge: - al calciatore Porrini Erik la squalifica per mesi 6; - alla Società U.S.D. Santerenzina di San Terenzo (La Spezia) la sanzione dell’ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva.
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