F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 105/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007))

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 105/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 4.11.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007, sanzionava la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. con l’ammenda di € 15.000,00, “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore e lanciato nel settore avversario altro fumogeno ed un petardo” e “a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di tredici minuti”. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.. Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 14.12.2007, i rappresentanti della reclamante, l’amministratore delegato, dott. Paolillo, nonché il difensore nominato, avv. Raffaelli, limitavano i propri motivi di impugnazione alla questione relativa al ritardo dell’inizio della gara. Esponeva la reclamante che il citato ritardo sarebbe stato causato dalla sosta del pullman della squadra fuori dallo stadio, sosta imposta dalle forze dell’ordine, e che l’arbitro era a conoscenza dei fatti, in quanto informato dai dirigenti dell’Inter dinanzi ai dirigenti della Juventus ed al rappresentante della Procura Federale. La Corte, sentite le argomentazioni di parte reclamante, con ordinanza interlocutoria, disponeva l’acquisizione del fascicolo di gara completo, della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara e di un supplemento di referto dell’arbitro in ordine alla descritta circostanza, secondo la quale il direttore di gara sarebbe stato messo a conoscenza dei motivi del ritardo. Alla successiva riunione di questo Giudice tenutasi in data 7.2.2008, è presente per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A l’avv. Farina, il quale dichiara che non è stato possibile ottenere un’attestazione da parte della Questura di Torino che confermasse quanto esposto dalla reclamante. La Corte, preso atto, preliminarmente, dell’avvenuta acquisizione agli atti della documentazione integrativa richiesta alla precedente riunione del 14.12.2007, rileva che la citata documentazione non permette di comprovare quanto affermato dalla reclamante in ordine ai motivi che hanno causato la posticipazione dell’inizio dell’incontro. La Corte, però, tenuto conto (i) del limitato tempo di ritardo e (ii) delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, signor Rocchi, nel supplemento del referto arbitrale, ritiene, comunque, di ridurre di € 1.000,00 l’ammenda relativa al ritardato inizio della gara. Per questi motivi, la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta ad € 14.000,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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