F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 105/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 22.01.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 105/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 22.01.2008) Con tempestivo e rituale preannuncio con richiesta degli “atti ufficiali” del 22.1.2008, il signor Guglielmo Stendardo tesserato all’epoca dei fatti in favore della S.S. Lazio S.p.A. preannunziava l’intenzione di impugnare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 166 del 22.1.2008 con la quale si infliggeva al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara all’esito della condotta tenuta nel corso della gara del campionato di serie A Napoli/Lazio, disputata il 20.1.2008; Ritenuto che, tuttavia, il medesimo tesserato, con altro atto del 1.2.2008, ha espresso formale rinuncia al giudizio;considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dal ricorrente deve conseguire la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Per questi motivi la C.G.F. da’ atto della rinuncia al ricorso del calciatore Stendardo Guglielmo, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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