F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008) La A.S.D. Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 5.000,00 e diffida, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008). L’arbitro della gara Somigliano/Francavilla del 20.1.2008 ha riferito che: 1) alcuni sostenitori locali urlavano all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale; 2) a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco; 3) nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch’esse non autorizzate a sostare nel recinto di gioco. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte una congrua riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione aggiuntiva della diffida. Motivava tali richieste, in primo luogo, sul presupposto che per fattispecie analoghe lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta e comunque, in riferimento ai riferiti “cori a sfondo razziale”, che si è trattato di un comportamento da parte di alcuni ragazzi e per pochi secondi. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Orbene, pur dando atto che il richiamo a decisioni del Giudice Sportivo, su casi analoghi, è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del decisum di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nelle sanzioni inflitte. E ciò tenuto conto, in primo luogo, del comportamento dei sostenitori locali sugli spalti consistito nell’indirizzare cori a sfondo razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria, e delle gravi minacce e offese da parte di alcune persone non identificate nei confronti del Direttore di gara in ambienti prossimi a quelli riservati allo stesso, fatti, questi ultimi, ignorati dalla società reclamante. Infine è opportuno evidenziare che le sanzioni sono state determinate anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 40 del 31.10.2007. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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