F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUITO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUITO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008) La U.S. Caratese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008 con la quale, in relazione alla gara Caratese/Base 96 disputatasi in data 20.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Facchinetti Giuseppe per avere a gioco fermo, colpito da terra, a livello del polpaccio, un calciatore avversario in reazione a un fallo subito dal medesimo e per avere rivolto all’indirizzo della terna arbitrale, mentre abbandonava il recinto di gioco, espressione gravemente offensiva. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione, la Caratese ha sostenuto la scarsa pericolosità effettiva della reazione e lo stato di momentaneo nervosismo del calciatore, ammettendo peraltro il carattere del Facchinetti “ben conosciuto dalle squadre avversarie”. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento di reazione tenuto e dell’offesa rivolta alla terna arbitrale. Tali elementi di valutazione sono stati considerati dal giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e antisportivo con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. non rilevando in alcun modo la vaghe giustificazioni addotte dalla ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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