F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUITO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUITO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008) Il F.C. Savoia 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. 78 del 30.1.2008 con la quale, in relazione alla gara Gragnano/Savoia disputatasi in data 27.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Venditto Aurelio in conseguenza del comportamento tenuto nei confronti di un avversario che è consistito in una manata al volto, a gioco fermo, e conseguente caduta al suolo dell’avversario con necessario intervento del medico. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione, il Savoia ha sostenuto che il giocatore avrebbe commesso tale atto in reazione ad una aggressione subita e che la manata sarebbe stata di particolare tenuità. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., non rilevando in alcun modo la provocazione subita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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