F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 108/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009. (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 108/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008
1. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009.
(Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.2007)
In data 18 dicembre 2007, la Polisportiva Dilettantistica Canicattinese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 30 del 12.12.2007, riguardante la conferma della squalifica del calciatore Fabio Modica fino al 30 giugno 2009, relativamente alla gara Monterosso Almo–Canicattinese disputata in data 18 novembre 2007 del Campionato di 1^ Categoria girone F. L’appello è inammissibile, infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato.
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