F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008 1) RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL 30.6.2008; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. PLOTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBI MERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008 1) RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL 30.6.2008; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. PLOTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBI MERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008 ha inflitto alla società G.A. Bubi Merano A.S.D. le sanzioni: dell’ammenda di € 1.000,00, con obbligo di disputare a porte chiuse le gare fino al 30.6.2008; della squalifica per 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C. al signor Plotegher Roberto per aver aggredito l’arbitro durante la gara Bubi Merano/Green Tower Trento del 20.1.2008. Avverso tale provvedimento la G.A. Bubi Merano A.S.D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.1.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.2.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi, la C.G.F da’ atto della rinuncia al ricorso della G.A. Bubi Merano A.S.D. di Merano (Bolzano) e dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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