F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A 5/ASD CALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – C om. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A 5/ASD CALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – C om. Uff. n. 384 del 23.1.2008) Con comunicazione spedita in data 26.1.2008, la A.S.D. Calcetto Poggibonsese presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 emessa con Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008 relativamente al Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque per i fatti verificatisi in occasione della gara A.S.D. Calcetto Poggibonsese/Geraci Firenze Calcio a Cinque disputata a Scandicci (Firenze) il 20.1.2008 che avevano determinato l’espulsione del calciatore Matteo Nannelli nel corso della gara a seguito di un fallo di gioco, nonché per aver il medesimo rivolto frasi offensive all’arbitro: il primo giudice aveva, pertanto, inflitto al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara. Nel reclamo si lamentava l’eccessività della sanzione, di cui si chiedeva una congrua riduzione in relazione alla natura dei fatti ed all’impeto agonistico. La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere adeguata. Ed invero, è stato accertato attraverso gli atti ufficiali che il calciatore aveva rivolto nel corso della gara frasi particolarmente offensive all’arbitro: tale condotta, irriguardosa e volgare, giustifica la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Poggibonsese di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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