F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008 ORDINANZA 2) RICORSO DELL’ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 01 luglio 2008
ORDINANZA
2) RICORSO DELL’ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008 La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, alla data del 13.2.2008 ore 14,00, l’esame del ricorso come sopra proposto dall’ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli).
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