F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.2007 SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008
1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.2007 SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)
In data 12.7.2007, il calciatore Merli Marco tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dal calciatore Merli Marco, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 15.11.2007, in quanto riconosciuto colpevole di aver strattonato e spintonato il Direttore di Gara, proferendo nei suoi confronti frasi offensive. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatore Merli Marco, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato “ad lites”, e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell’ art. 29 C.G.S. Il ricorso presentato dal calciatore Merli Marco della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione. Preliminarmente, questa Commissione d’Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell’ atto di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per la presentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell’art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigore dall’1.7.2007, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame. Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, è temporalmente precedente la modifica del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell’art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Il principio, infatti, del “Tempus Regit Actum”, importa l’applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari. La norma in questione, supportata da una copiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell’atto di impugnazione, principio dal quale ne scaturisce l’estraneità dell’ istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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