F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALE MACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008
4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALE MACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.2007).
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 12.4.2007 il Giudice Sportivo ha inflitto alla Polisportiva Casale Maccabei, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara disputata sul proprio terreno in data 31.3.2007 con la società Campoli M.T. - ed in particolare per le intemperanze poste in essere da alcuni soggetti, che erano riusciti ad accedere al terreno di gioco, in danno dei calciatori del Campoli M.T. mentre questi rientravano negli spogliatoi al termine del primo tempo, intemperanze che, per la loro gravità, avevano costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro - la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, quella dell’ammenda di € 500,00 e quella dell’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania la Pol. Casale Maccabei, sostanzialmente lamentando l’erroneità della decisione del direttore di gara di sospendere l’incontro, non ricorrendone, a suo dire, i presupposti, ed il successivo travisamento dei reali fatti da parte del Giudice Sportivo, in quanto dagli atti di giudizio emergerebbe che non vi sarebbe stata alcuna aggressione ai danni dei calciatori del Campoli M.T. da parte di sostenitori della reclamante, ma una vera e propria zuffa fra le due diverse fazioni, cui avrebbero partecipato in maniera del tutto attiva proprio i calciatori della società ospite; ha chiesto, pertanto, l’integrale annullamento del gravato provvedimento. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007, la Commissione Disciplinare adita ha deliberato:
a) di respingere il reclamo in ordine alle sanzioni dell’ammenda di € 500,00 e dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse;
b) di sospendere il giudizio in ordine all’irrogata punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare l’effettivo svolgimento dei fatti violenti verificatisi nell’intervallo della gara. Acquisita la relazione dell’Ufficio Indagini - dalla quale risulta che, in sintesi, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi si è effettivamente verificata un’aggressione da parte di uno sparuto gruppo di sostenitori del Casale Maccabei, dei quali peraltro faceva parte anche il Presidente della società, signor Iannace Nascenzio, a danno dei calciatori del Campoli M.T.; che questi ultimi, tuttavia, hanno reagito con veemenza all’aggressione, provocando una rissa generale, che ha coinvolto gran parte dei componenti della squadra, opposti agli aggressori, e che è proseguita per circa cinque minuti, senza che tuttavia alla stessa prendessero parte i calciatori del Casale Maccabei; che, effettivamente, tali fatti violenti non consentivano la prosecuzione della gara – con successiva decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 19.7.2007, la Commissione Disciplinare, per quanto qui di interesse, ha respinto il reclamo della Pol. Casale Maccabei, altresì comminando la sanzione dell’inibizione per mesi tre al Presidente della stessa, signor Iannace Nascenzio. Avverso tale provvedimento ha proposto ulteriore gravame avanti a questa Corte di Giustizia Federale la Pol. Casale Maccabei, lamentando nullità della decisione impugnata, sotto diversi profili, ed insussistenza dei presupposti per la sospensione della gara. Il proposto reclamo può essere solo parzialmente accolto. In particolare, reputa questa Corte che dalle emergenze istruttorie, ed in particolare dalla relazione dell’Ufficio Indagini, risaltino con ogni evidenza, tanto la gravità dei fatti accaduti nel corso dell’intervallo della gara in esame, quanto la responsabilità nella causazione degli stessi di soggetti comunque riconducibili alla società reclamante, quanto, infine, la logicità e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Direttore di gara a sostegno della propria decisione di non far proseguire la gara, in ragione della mancanza delle condizioni di sicurezza per la continuazione della stessa. In tale ottica, destituito di ogni fondamento appare il tentativo della reclamante di descrivere la generale rissa venutasi a creare come una “breve scaramuccia tra i tesserati di entrambe le squadre”, laddove la relazione dell’Ufficio Indagini conferma appieno quanto riferito a più riprese dall’Arbitro dell’incontro, vale a dire che si trattò di una vera e propria rissa, con calci, pugni, sputi e quant’altro, che coinvolse un considerevole numero di persone e venne ad escludere la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione dell’incontro. Sotto tale profilo, dunque, il proposto gravame non può trovare accoglimento. Ciò nondimeno, reputa la Corte che la misura della sanzione inibitoria irrogata al Presidente della società reclamante, signor Iannace Nascenzio, che è pure risultato coinvolto nella predetta rissa, appaia eccessiva rispetto alla condotta contestata al medesimo, soprattutto se posta in relazione con le sanzioni inflitte agli altri tesserati che hanno preso parte alla colluttazione (ai calciatori della società Campoli M.T. identificati dall’arbitro sono state inflitte complessivamente n. 4 giornate di squalifica), ragion per cui la medesima sanzione, in parziale riforma del gravato provvedimento, può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Iannace. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Casale Maccabei di San Leucio del Sanno (Benevento), e, per l’effetto, riduce l’inibizione inflitta al Presidente Iannace Nascenzio a tutto il 31.08.2007.
Conferma nel resto.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALE MACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.2007)."