F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 7. RICORSO DELL’A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008
7. RICORSO DELL’A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007)
Con fax del 28.6.2007 la A.S.D. Loanesi San Francesco dichiarava di proporre appello alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado del Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 6.6.2008 al signor Dagnino Alessandro, calciatore della A.S.D. Loanesi San Francesco. Successivamente, in data 31.7.2007, la predetta associazione faceva pervenire alla Corte di Giustizia Federale rinuncia al proposto reclamo prima di ogni pronuncia al riguardo; ma con ulteriore comunicazione del 2.8.2007 formulava motivi di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado indicata più sopra. Osserva la Corte di Giustizia Federale che il ricorso è irricevibile ai sensi dell’art. 37 del vigente C.G.S. in quanto questa norma dispone che il procedimento davanti alla Corte va instaurato con ricorso della parte da inviarsi entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare; cioè, nella specie, entro il 28.6.2007. Orbene il ricorso in esame è stato preannunciato, come si è visto, entro tale data ma la motivazione necessaria a completare l’impugnazione è stata formulata solo con la comunicazione del 2.8.2007 di qui la tardività e la conseguente irricevibilità del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara irricevibile, per tardività, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Loanesi S. Francesco di Loano (Savona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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