F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008
5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. dell’allenatore professionista di seconda categoria dell’A.S.D. San Paolo Bari, Capuano Ezio, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 92 comma 1 N.O.I.F. e all’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere ottemperato al contratto stipulato con la società San
Paolo, violando i doveri ed obblighi generali sanciti dall’art.1 C.G.S., nonchè per violazione della clausola compromissoria. La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, riteneva il Capuano parzialmente responsabile degli addebiti contestatigli e di conseguenza, considerata anche la recidiva generica, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Capuano a questa Corte sostenendo di non avere trasgredito ai doveri di lealtà e probità, nè di essere tenuto all’obbligo di rassegnare per iscritto le proprie dimissioni non avendo volontariamente abbandonata la guida tecnica della squadra, ma al contrario essendo stato posto per l’ostilità manifestatagli dal Presidente Siani in condizioni di non poter più prestare la propria opera professionale. In ogni caso anche se nel suo comportamento potesse ravvisarsi una qualche inadempienza si tratterebbe comunque di inottemperanza agli obblighi contrattuali di competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il ricorrente contesta altresì la violazione della clausola compromissoria, che la decisione impugnata ha configurato in relazione alla denuncia-querela presentata in data 9.2.2006, in conseguenza di un articolo pubblicato sul quotidiano “La Città” il 6.2.2006, in cui erano riportate affermazioni del Siani oltremodo offensive nei suoi confronti, nel comprensibile intento di difendere la propria immagine di uomo e di professionista, che in quel momento non avrebbe potuto trovare analogo strumento di tutela nell’ambito della Giustizia Sportiva. Il ricorso è infondato. La violazione del precetto posto dall’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che per la sua specificità, costituisce un comportamento gravemente contrario all’etica
portiva, che si pone in aperto contrasto ai principi di lealtà e correttezza ai quali devono conformare la propria condotta coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme Federali. Nella fattispecie l’addebito nei confronti del Capuano non concerne l’abbandono della guida tecnica della squadra e le ragioni che hanno determinato la volontà del tesserato di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, bensì il mancato adempimento formale di comunicare alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con A/R le proprie dimissioni. Come opportunamente ha evidenziato la Commissione Disciplinare, l’acceso clima conflittuale tra il Capuano e il presidente del sodalizio, non può in alcun modo giustificare l’allontanamento senza alcuna comunicazione scritta, in quanto proprio detto clima imponeva da parte del tecnico, allenatore professionista, il massimo rispetto delle norme Federali. Va altresì respinta la tesi difensiva secondo cui in ogni caso si tratterebbe di una semplice inadempienza contrattuale poichè la violazione dell’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituisce una infrazione di carattere disciplinare alle norme comportamentali dei soggetti dell’ordinamento federale, del tutto autonoma rispetto i rapporti contrattuali tra le società associate nella Lega e i tesserati che agiscono nel suo ambito. Del pari infondata è la censura che ha ad oggetto la violazione della clausola compromissoria. Nella fattispecie non sussisteva una situazione di urgenza indifferibile, tale da comportare un pregiudizio grave e irreparabile atto a giustificare l’omessa richiesta di autorizzazione ad adire il giudice statale in deroga al vincolo di giustizia. In tale contesto anche in presenza di comportamenti penalmente rilevanti deve ritenersi vietata, in assenza di autorizzazione, ogni azione potenzialmente idonea a determinare un contrasto di decisioni per fatti comunque giudicabili sotto il profilo disciplinare nell’ambito della giustizia domestica. Infine la sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare, oltre che conforme al tipo legale previsto dall’ordinamento, appare adeguata alla natura delle violazioni contestate e comunque non risulta eccessivamente afflittiva perchè modulata sui minimi edittali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Capuano Ezio e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007)"