F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 6. RICORSO DELL’ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 6. RICORSO DELL’ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.2007) In seguito alla gara ASD U.S. Cavese 1919/Fonte Nuova del 3.6.2007, valevole quale gara di play off del Campionato Promozione, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n. 109 del 4.6.2007, sanzionava la ASD U.S. Cavese 1919 con l’ammenda di € 800,00, per il grave comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti della terna arbitrale. La società ASD U.S. Cavese 1919 impugnava il provvedimento di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva il reclamo. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la ASD U.S. Cavese 1919, la quale, tra l’altro, ha evidenziato l’ammissibilità dell’appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisone impugnata risulta nelle motivazioni lacunosa e contraddittoria. Alla riunione di questa Commissione di Giustizia Federale tenutasi in data 17.8.2007, sono presenti i rappresentanti della società ricorrente, i quali si riportano alle argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso. La Commissione esaminati gli atti, rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna lacuna o contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato e, pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cavese 1919 di Cave (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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