F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 111/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008 (Delibera delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 111/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008 (Delibera delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008) I fatti di cui al presente reclamo si sono verificati in occasione della gara tra la A.S. AR.TE.MA. Città di Castellamare C5 contro Città di Gragnano C5 disputata a Castellamare di Stabia, in data 19.1.2008; gli eventi sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con il Com. Uff. in epigrafe che ha comminato alla società ospitante l’ammenda di € 1.500,00 e squalifica del campo di giuoco sino al 31.12.2008 con obbligo di disputare le relative gare in campo neutro a porte chiuse, nonché la penalizzazione di nove punti in classifica. La sanzione è stata irrogata per effetto del comportamento di un gruppo di sostenitori dell’AR.TE.MA., i quali, per tutta la durata della gara, hanno rivolto ingiurie, minacce e sputi sia agli avversari che agli ufficiali di gara. In particolare, alla fine della gara, trenta tifosi, penetrando sul terreno di gioco attraverso un cancello inopinatamente aperto da un appartenente alla società ospitante, rincorrevano ed aggredivano diversi calciatori della squadra avversaria, due dei quali venivano colpiti più volte con pugni al volto ed all’addome; uno dei due, una volta accasciatosi al suolo, veniva ulteriormente colpito con calci alla testa. Gli incidenti continuavano negli spogliatoi, nei quali dieci ulteriori intrusi malmenavano altri due calciatori: uno di essi per liberarsi era costretto a rifugiarsi nello spogliatoio degli arbitri. Questo è quanto risulta dagli atti ufficiali. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società AR.TE.MA. sulla base di un unico articolato motivo, nel quale si sottolinea, anche con riferimento a precedenti decisioni, la asserita eccessiva severità della sanzione. Si evidenzia in via immediata l’assoluta gravità del comportamento della AR.TE.MA. nella vicenda in questione, la quale - anziché collaborare attivamente per impedire gli eventi - ha tenuto, come ampiamente ed esaurientemente evidenziato nel provvedimento reclamato, un comportamento del tutto omissivo non ponendo in essere alcunché di fattivo per sedare l’incontenibile e pericolosa ira dei tifosi della propria squadra. A conferma di detto deprecabile contegno, basti considerare che le Forze dell’Ordine sono intervenute solo ed esclusivamente su iniziativa dell’arbitro che ben a ragione temeva per l’incolumità di sé stesso e dei calciatori anche della squadra avversaria i quali, si son dovuti far scortare per potersi allontanare dall’impianto sportivo senza incorrere in ulteriori pericoli. Peraltro, è indubitabile che i fatti presentino uno straordinario indice di gravità per la loro reiterazione nel tempo, per la loro prosecuzione dopo il termine della gara, per la loro estensione ai locali degli spogliatoi, per la concreta, oltre che intrinseca, pericolosità delle condotte dei sostenitori della reclamante, rispetto all’incolumità dei calciatori della squadra avversaria e degli stessi organi tecnici. Di eccezionale serietà è poi il fatto che sia stato possibile ai facinorosi introdursi nel terreno di giuoco attraverso un cancello la cui chiusura avrebbe dovuto essere custodita a cura della società reclamante. In altri termini, vi erano tutte le premesse perché dalla serie di accadimenti prima narrata potessero trarre origine tragiche conseguenze alla vita di persone, solo fortuitamente evitate e non per intervento cooperativo da parte della reclamante. Ad avviso della Corte, è evidente quanto indiscutibile il profilo di responsabilità addebitabile alla reclamante manifestatosi, da un canto, nell’omissione delle dovute misure prevendive ed attenuative dei fatti, e dall’altro canto, nella diretta ed oggettiva imputabilità alla stessa degli effetti dei comportamenti violenti, aggressivi, irriguardosi dei propri sostenitori. Né, ad avviso della Corte, sono in alcun modo conferenti i precedenti citati, rispetto ai quali non solo non è dato rinvenire la gravità e ripetizione dei fatti violenti ma è possibile riscontrare l’unicità della, peraltro, sostanzialmente fortuita, condotta che diede causa alla sanzione (lancio di un tamburo in campo che colpì l’assistente di gara, senza che sussistesse la prova che il lancio stesso fosse diretto alla persona). Alla stregua delle osservazioni che precedono ed in una logica di trattamento sanzionatorio avente efficacia anche dissuasiva, oltre che debitamente punitiva, appare congrua ed immeritevole di riduzione la articolata sanzione inflitta dal primo giudice. Il reclamo va pertanto rigettato con conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’ ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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