F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 2. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL’U.S.A. S. CATERINA AI SENSI ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. MARCHE RELATIVI AD EPISODI DI AGGRESSIONE ALL’ARBITRO NELLA GARA S.CATERINA/U.MANDOLESI CALCIO DEL 23.12.2007 (Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Marche, Com Uff. n. 85 del 18.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 2. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL’U.S.A. S. CATERINA AI SENSI ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. MARCHE RELATIVI AD EPISODI DI AGGRESSIONE ALL’ARBITRO NELLA GARA S.CATERINA/U.MANDOLESI CALCIO DEL 23.12.2007 (Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Marche, Com Uff. n. 85 del 18.1.2008). Con rituale atto 25-29/01/2008 la U.S.A. Santa Caterina ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, lett. b), c), d), e) del C.G.S. e per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Marche – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 85 del 18/01/2008, relativamente ad episodi di aggressione all’arbitro della gara U.S.A. Santa Caterina/U. Mandolesi Calcio del 23/12/2008, valida per il Campionato di 3a Ctg. – Girone I, disputata a Fermo. Con i motivi scritti la ricorrente ha rilevato che quanto riferito dall’arbitro nel suo referto non aveva trovato riscontro negli atti di indagine penale “in essere presso la Procura della Repubblica di Fermo”, dei quali, non avendone ancora la disponibilità, riteneva necessaria l’acquisizione unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare innanzi alla C.D. Territoriale. Richiedeva, quindi, l’annullamento della decisione impugnata al fine di permettere la valutazione di tali nuovi elementi di prova. Alla seduta del 13/02/2008 compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - il difensore della ricorrente il quale illustrava quanto dedotto nei motivi scritti insistendo per il loro accoglimento. Ciò premesso, il Giudice della revocazione deve verificare, in via pregiudiziale, se ricorrano una o più condizioni tassativamente indicate dalla norma ai fini della ammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie appare chiaro e inequivocabile che non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 39, comma 1, lett. b), c), d), e) richiamate dalla ricorrente. Né, in sede di revocazione, è consentito a questa Corte di Giustizia Federale il riesame del reclamo già proposto alla C.D. Territoriale, quale organo disciplinare di secondo e ultimo grado, dichiarato inammissibile per tardività, ex art. 46, comma 4, del C.G.S., della sua presentazione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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