F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 4. RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. FOLGORE DEL 10.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL GRAVAME PROPOSTO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 26 del 8.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 4. RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. FOLGORE DEL 10.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL GRAVAME PROPOSTO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 26 del 8.1.2008). Con atto 10-16/01/2008, erroneamente inviato alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa poi trasmesso a questa Corte di Giustizia Federale con successiva nota del 28/01/2008, la U.S. Folgore, partecipante al Campionato ctg. Juniores Regionale – Fascia B – Girone G, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 26 del 08/01/2008, relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto. Con i motivi scritti la ricorrente ha riferito che, aderendo alla richiesta 22/12/2007 inviata dalla C.D. Territoriale a mezzo fax, aveva trasmesso, con fax del 23 successivo, copia della documentazione attestante l’invio del reclamo alla società controinteressata; fax, peraltro, non pervenuto per “errore di comunicazione” di cui si era avveduta solo dopo avere preso atto della decisione di declaratoria di inammissibilità della C.D. Territoriale di cui sopra. Chiedeva, pertanto, un riesame degli atti del il ripristino del risultato di 3-5 acquisito sul campo al termine della gara del Campionato Juniores Regionale “B” – Girone “G” Assago/Folgore disputata il 08/12/2007. Alla seduta del 13/02/2008 fissata dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per la società ricorrente. Osserva, preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è inammissibile sotto il profilo che, ex art. 33, comma 9, C.G.S., “le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami” o ricorsi, come nel caso di specie, “in successiva istanza”. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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