F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 1. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO L.N.D. IN ORDINE ALLA GARA LUCO CANISTRO-GROTTAMMARE DEL 9.9.2007. (Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 1. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO L.N.D. IN ORDINE ALLA GARA LUCO CANISTRO-GROTTAMMARE DEL 9.9.2007. (Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007). FATTO 1 - Il Giudice Sportivo nella seduta del 2 ottobre 2007, in merito alla gara del 9 settembre 2007 tra Luco Canistro-Grottammare, del Campionato di Serie D, prendeva in esame un reclamo proposto dalla società Grottammare. La società Grottammare chiedeva che fosse applicata alla Luco Canistro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o, in subordine, che fosse ordinata la ripetizione della stessa. A sostegno del reclamo la società Grottammare deduceva che, malgrado il Comitato Interregionale, con Comunicato Ufficiale del 7 settembre 2007, avesse disposto che fosse disputata a porte chiuse la gara, questa si era invece disputata a porte aperte, avendo, prima dell'inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore della squadra ospitante comunicato alla Società ospitata, all'Arbitro ed al Commissario di Campo che il Sindaco del Comune di Luco dei Marsi, proprietario dell'impianto, aveva autorizzato lo svolgimento della gara a porte aperte. Secondo la società reclamante la Luco Canistro aveva strumentalizzato una ordinanza del Sindaco, che in alcun modo disponeva che la gara si disputasse a porte aperte, con ciò venendo meno ai principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma primo, seconda parte del C.G.S.. In ogni caso, deduceva la reclamante che, in presenza di un errore tecnico dell'Arbitro comunque dovrebbe essere disposta la ripetizione della gara. La società Luco Canistro con le proprie controdeduzioni rilevava che l'Ordinanza del Sindaco era stata tempestivamente trasmessa alla società avversaria il giorno precedente alla disputa della gara e che la stessa era stata consegnata al Commissario di Campo prima dell'inizio della gara. 2. Il Giudice Sportivo, nella sua pronuncia, deduceva al riguardo quanto segue. In primo luogo, sottolineava che l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Luco dei Marsi si limitava ad ordinare la "utilizzazione" dello Stadio comunale per le partire in programma il 9 e il 15 settembre 2007 avuto riguardo alla sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Ma non è tale circostanza che rilevava nella specie; in realtà, osservava il Giudice Sportivo, la partita era stata disputata a porte aperte e la circostanza non ha influito sul regolare svolgimento della gara dovendosi una gara considerare regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche in presenza di fatti o situazioni che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Né dagli atti, assume il Giudice Sportivo, emerge la prova della strumentalizzazione del provvedimento sindacale da parte della società ospitante e, quindi, la violazione dei princìpi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma primo, seconda parte del C.G.S.. Risulta, infatti, che copia dell'Ordinanza del Sindaco era stata trasmessa sia al Comitato Interregionale sia alla società avversaria il giorno precedente la disputa della gara. Poiché la disposizione del Comitato Interregionale, secondo cui la gara avrebbe dovuto disputarsi a porte chiuse, era stata dettata dalla mancata acquisizione della definitiva agibilità dello stadio rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, è lecito ritenere che il provvedimento del Sindaco, con cui si autorizzava la utilizzazione dello stadio, in quanto, presenti nello stesso, le condizioni di sicurezza e di agibilità, sia stato - prima dell'inizio della gara - da tutti gli interessati (entrambe le società, i rispettivi Dirigenti, l'Ufficiale di gara, il Commissario di Campo) interpretato nel senso che la gara poteva disputarsi "regolarmente" e cioè a porte aperte, e che comunque il provvedimento del Sindaco era idoneo a superare la disposizione del Comitato Interregionale. Il fatto che la società Grottammare non abbia depositato alcuna riserva scritta prima dell'inizio della gara - a detta del Giudice Sportivo - induce legittimamente a ritenere che i suoi Dirigenti non consideravano la gara sin dall'inizio irregolare. Le considerazioni innanzi esposte non valgono però ad escludere la responsabilità della Luco Canistro conseguente alla violazione dell'art. 1, comma primo del C.G.S., nella parte in cui questo dispone che "le società sono tenute all'osservanza degli atti federali". Per la inosservanza del Comunicato del Comitato Interregionale del 7 settembre 2007, il Giudice Sportivo riteneva doversi applicare la sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S. nella misura dell'ammenda di € 2.000 con diffida. 3 - Avverso tale decisione ha proposto ricorso la S.P. Grottammare 1899 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Galli. Le diffuse argomentazioni dedotte nel ricorso possono sintetizzarsi nel modo che segue: a) è pacifico che l'ordinanza sindacale di cui trattasi non disponeva la disputa della gara a porte aperte; b) tale semplice circostanza pone in evidenza la irregolarità dell'evento e comunque la erroneità del ragionamento del Giudice Sportivo che considera il fatto come irrilevante ai fini della valutazione della vicenda; c) non appaiono idonei a vanificare l'apprezzamento sulla irregolarità della gara il rilievo che la società ospitante avrebbe trasmesso alla società Grottammare l'Ordinanza del Sindaco e che, a suo dire, tutti gli operatori avrebbero interpretato l'ordinanza come idonea a superare la disposizione del Comitato Interregionale; d) in ogni caso la società Grottammare pur non avendo avanzato riserve prima della gara, ha formulato riserva subito dopo la gara; e) in definitiva conferma la correttezza dell'assunto del reclamante la circostanza che le successive due gare non si sono svolte a Luco dei Marsi. In virtù delle esposte considerazioni, la reclamante Grottammare rassegna le conclusioni che seguono: a) accertato che la disputa della gara Luco Canistro-Grottammare del 9 settembre 2007 a porte aperte ha influito sul regolare svolgimento della partita e/o sulla regolarità del Campionato, ovvero, in subordine, accertata l'illiceità, e comunque la contrarietà ai principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S., del comportamento posto in essere in occasione della medesima gara dalla società ASD Luco Canistro srl, annullare e/o riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale di Serie D della LND-FIGC con Com.Uff. n. 28 del 6 ottobre 2007 e disporre a carico di quest'ultima, la sanzione della perdita a tavolino per 0-3, ed ogni altra sanzione accessoria, ritenuta di giustizia, in relazione al grado dell'elemento psicologico che sarà accertato; b) (in via subordinata) l'On.le Corte di Giustizia Federale dovrà, accertato che la ASD Luco Canistro srl ha violato l'ordine impartito dal Comitato Interregionale di disputare la gara L.Canistro- Grottammare del 9 settembre 2007 a porte chiuse, annullare e/o riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale di Serie D della LND-FIGC con C.U. n. 28 del 6 ottobre 2007 e disporre a carico della società Canistro la sanzione della perdita a tavolino per 0-3, ed ogni altra sanzione accessoria ritenuta di giustizia, in relazione al grado dell'elemento psicologico che sarà accertato; c) (in via ulteriormente subordinata), accertata la sussistenza di un errore tecnico arbitrale, annullare e/o riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della Serie D della LND-FIGC con C.U. n. 28 del 6.10.2007 e ordinare la ripetizione della Gara, con ogni altro provvedimento ritenuto consequenziale; Ha depositato diffusa memoria l'A.S.D. Luco Canistro s.r.l., con la quale sostanzialmente si conforta la tesi esposta dal Giudice Sportivo; dalla A.S.D. Luco Canistro s.r.l. è stata anche avanzata richiesta di revoca della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00. DIRITTO 1. La Corte di Giustizia Federale è dell’avviso che il reclamo della società Grottammare non meriti accoglimento. 2. Va evidenziato in punto di fatto che l’ordinanza del sindaco di Luco dei Marsi si limita a disporre “che l’impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma…”. Risulta dunque evidente che la “interpretazione”, che ne ha dato la società calcistica, e secondo cui l’ordinanza avrebbe imposto l’apertura al pubblico, è palesemente infondata e appare anzi - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo - volutamente strumentale alla elusione del Comunicato del Comitato Interregionale che tale apertura vietava. 3. Si ritiene tuttavia che la disputa della gara con presenza di pubblico non costituisca una irregolarità tecnica che ai sensi del comma 1 dell’art. 17 C.G.S., comporta automaticamente la sanzione della perdita della gara stessa. Piuttosto si tratta di uno di quei “fatti”, previsti dal successivo comma 4 “che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” in ordine ai quali “spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara”. Non si ritiene peraltro che nel caso di specie tale influenza vi sia stata. Pertanto la richiesta avanzata dal ricorrente di applicazione di una delle sanzioni di cui allo stesso comma (perdita della gara o sua ripetizione) non può essere accolta. 4. In relazione a quanto osservato sub 1., rimane da valutare il comportamento dei dirigenti della società Luco Canistro e a tal fine si dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 5. La richiesta di revoca dell'ammenda avanzata dalla Luco Canistro è da dichiararsi inammissibile in quanto non contemplato tale strumento dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Ordina l’incameramento della relativa tassa
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