F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008) Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescrizioni e termini regolamentari, l’A.S. Vis Francavilla ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008 con il quale il detto Giudice sanzionava con cinque giornate di squalifica la calciatrice Assainato Tiziana “per aver reagito ad un normale fallo di gioco colpendo volontariamente con un calcio all’addome una calciatrice avversaria costringendola a ricorrere alle cure sanitarie”. La sanzione come sopra irrogata veniva determinata a sensi dell’art. 19, comma 4, lett. c) C.G.S.. Il proposto gravame è fondato e va accolto in conformità al motivo d’appello relativo alla qualificazione della condotta. In effetti, la sanzione di cui all’applicato art. 19, comma 4, lett. c) prevista “in caso di particolare gravità della condotta violenta”, nella fattispecie, è manifestamente insussistente in quanto, come certificato dal rapporto arbitrale, la calciatrice colpita riprendeva regolarmente il gioco dopo l’intervento dei sanitari. Tale caratteristica dell’episodio porta ad escludere che lo stesso possa considerarsi “condotta violenta di particolare gravità” e va quindi ricondotto sotto la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) che prevede una squalifica per tre giornate di gara in caso di condotta violenta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Vis Francavilla Fontana di Francavilla Fontana (Brindisi) e, per l’effetto ridetermina la sanzione della squalifica inflitta in tre gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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