F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008
5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008)
Con comunicazione dell’8.2.2008, la A.S.D. Pisa Calcio Femminile presentava formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile emessa con Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l’Atletico Oristano C.F. disputata a Oristano il 2.2.2008, con la quale veniva comminata l’ammenda di € 1.000,00 al Pisa Calcio Femminile ai sensi dell’art. 12 commi 5 e 6 C.G.S.. Il fatto è consistito nell’aver la giocatrice Silvia Fiorini ripetutamente insultato il pubblico con gesti provocatori ed irriguardosi e, di tali fatti, dava una prospettazione meno grave così ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendone la riduzione. Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere confermata. Le violazioni poste in essere dalla calciatrice hanno integrato gli estremi dell’art. 12 commi 5. e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento dei loro atleti nell’esercizio delle attività di gara. In particolare le stesse sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dai loro tesserati e nel caso di specie non sono state rispettate le buone regole di condotta sportiva. Anche il fatto stesso che la società abbia riconosciuto la gravità del comportamento della propria giocatrice non esime la società dal risponderne attraverso la sanzione, oltretutto non eccessivamente elevata. La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata in ragione della necessità oggettiva di esercitare l’opportuna autorità da parte del sodalizio che ha il preciso compito di garantire la correttezza del comportamento dei propri giocatori e dirigenti e anche di svolgere, a tal fine, attività preventiva allo scopo di impedire il verificarsi di eventi offensivi di siffatta portata Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Migliarino Pisano (Pisa) e, per l’effetto annulla l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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