F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 7) RICORSO DELL’A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINO SPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008
7) RICORSO DELL’A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINO SPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)
L’arbitro della gara del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A2, Torrino Sporting Club Calcio/Marigliano 94, disputata il 5.1.2008, decretava la sospensione definitiva dell’incontro all’inizio del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco. Nel referto l’arbitro annotava che “durante la fase di riscaldamento e per tutta a durata del primo tempo si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua dal telo di copertura sul terreno di gioco. Tali perdite sono gradualmente aumentate d’intensità, causa un violento temporale. Nonostante il prodigarsi della società, l’intensificarsi del temporale ha causato un graduale allagamento di parte delle aree di rigore e di una zona a due metri dalla linea mediana, tanto che i calciatori incontravano difficoltà a restare in piedi e si verificavano numerose cadute. Nonostante tali difficoltà il primo tempo si concludeva regolarmente”. Più oltre, il direttore di gara soggiungeva che, prima di iniziare il secondo tempo, aveva rilevato che “il telo di copertura presentava delle sacche d’acqua che rendeva continuo il gocciolare sul terreno di gioco, continuando ad alimentare le pozzanghere nelle aree di rigore e a centro campo”. Rilevata la impossibilità di asciugare il terreno di gioco, concludeva l’arbitro, la gara veniva definitivamente sospesa senza dare inizio al secondo tempo. Il Giudice Sportivo, adito dalla società Marigliano 94 Calcio a 5, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008, irrogava alla società Torrino Sporting Club Calcio a 5 la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S.. Il Giudice Sportivo ha ritenuto la responsabilità della società ospitante per la mancata conclusione dell’incontro, motivata dal rilievo che le società che partecipano al Campionato di Serie A ed A2 hanno l’obbligo di disputare le gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a 5 e che la sospensione definitiva dell’incontro è derivata dal cattivo stato di manutenzione dell’impianto. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Torrino Sporting Club Calcio a 5. La reclamante ha dedotto, in primo luogo, che non le si può addossare la responsabilità della cattiva manutenzione dell’impianto, in quanto di questo è soltanto locataria mentre gestore è il Centro Sportivo Divino Amore e ad essa è vietato ogni tipo di intervento sull’impianto in base alla convenzione stipulata per la locazione. In secondo luogo, la reclamante deduce che la impraticabilità del campo è stata causata dal verificarsi di un temporale di eccezionale gravità che ha determinato il formarsi di una condensa, che ha comportato la formazione di gocce d’acqua all’interno della copertura, pur non essendosi questa lacerata e neanche rovinata in alcun punto. Il reclamo è infondato. Ed invero, dalla descrizione della situazione di fatto contenuta nel referto arbitrale è evidente che la regolare effettuazione della gara è stata impedita dallo stato della copertura di tela dell’impianto, dalla quale l’acqua piovana, a causa di un forte temporale, è penetrata all’interno, sul terreno di gioco, in quantità tale da creare delle vere e proprie “pozzanghere” (tali “da non poter essere asciugate”). La mancata regolare conclusione della gara, pertanto, è ascrivibile alle carenti condizioni della copertura e al cattivo stato di impermeabilizzazione della stessa (sulla quale, secondo il direttore di gara si erano formate “delle sacche d’acqua che rendevano continuo il gocciolare sul terreno di gioco”) delle quali è oggettivamente responsabile la società ospitante, sulla quale incombe l’obbligo della manutenzione dell’impianto in modo da consentire il regolare svolgimento della gare di campionato, con conseguenziale soggezione in caso di inottemperanza alla sanzione della perdita della gara (“in quanto fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara” giusta l’art. 17, comma 1, C.G.S.). Entrambe le deduzioni formulate in contrario dalla società Torrino Sporting Club Calcio a 5 sono prive di fondamento. Il rapporto in base al quale la reclamante ha la disponibilità dell’impianto di cui trattasi, e i limiti convenzionalmente stabiliti in ordine alla manutenzione dell’impianto, è assolutamente irrilevante sull’obbligo gravante sulla stessa società nei confronti dell’ordinamento sportivo di tenere il terreno di gioco in stato di agibilità. Quanto poi alla circostanza secondo cui, per le condizioni atmosferiche eccezionali, si sarebbe formata all’interno della copertura dell’impianto una condensa dalla quale sarebbero cadute le gocce d’acqua, si rileva che, in fatto, tale descrizione non collima con quella arbitrale che fa riferimento ad un “allagamento” del terreno di gioco in alcune parti di questo e a “pozzanghere” e che, comunque il fenomeno della condensa, alla quale possono essere soggetti gli ambienti chiusi, specie nella stagione fredda, può essere efficacemente contrastata con materiali isolanti, guarnizioni, deumidificatori ed altro. Anche in questi casi, pertanto, è d’obbligo una corretta attività di manutenzione che fa carico alla società che si serve dell’impianto per disputarvi le gare di campionato. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Torrino Sporting Club Calcio a 5 di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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