F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DELL’U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 AL CALCIATORE TARANTINO SALVATORE SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008
1. RICORSO DELL’U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 AL CALCIATORE TARANTINO SALVATORE SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)
In seguito alla gara U.S Litolux Calcio G.B. Vico – A.C. Resina 1998 del 25.5.2007, valevole quale gara di spareggio per l’accesso al Campionato di Promozione, un sostenitore della A.C. Resina entrava sul campo da gioco insultando i calciatori ed i tifosi della squadra avversaria. Il comportamento del tifoso causava la reazione, dapprima, dei giocatori della Litolux e, successivamente, anche dei tifosi della medesima squadra che riuscivano ad invadere il terreno di gioco. Ne nasceva una rissa nella quale venivano coinvolti i calciatori e le tifoserie delle due squadre. Valutati i referti arbitrali ed i relativi supplementi, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007 stabiliva: (i) la squalifica del campo di gioco della U.S Litolux Calcio G.B. Vico fino al 31.5.2008, con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, oltre all’ammenda di € 2.800,00; (ii) la squalifica dei calciatori Michele Mattera e Salvatore Tarantino fino al 31.3.2008; (iii) la squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D’Ambrosio, Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani, Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani fino al 31.12.2007. La società U.S Litolux Calcio G.B. Vico impugnava la decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, che, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva esclusivamente la squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D’Ambrosio, Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani, Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani, determinando il termine della stessa al 15.10.2007. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la U.S Litolux Calcio G.B. Vico, la quale, tra l’altro, ha evidenziato l’ammissibilità dell’appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisone impugnata risulta viziata per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 17.8.2007, interveniva, per la ricorrente, l’avv. Cozzone, il quale riportandosi alle argomentazioni esposte nel ricorso concludeva per una congrua riduzione delle sanzioni determinate dalla Commissione Disciplinare. La Corte esaminati gli atti, rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato, che non si fonda su fatti diversi dal mero comportamento tenuto dai tesserati della società Litolux al termine dell’incontro in questione e, pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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