F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 79 del 30.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 79 del 30.6.2007) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presente giudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria. Dall’esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto il reclamante non ha inviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella previdente, copia dell’atto di impugnazione alla Procura Federale. Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza della inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Troiano Giovanni e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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