F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUITO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUITO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.2007) Con atto del 26.7.2007 il sig. Miriello Giordano interponeva rituale e tempestivo appello a questa Corte avverso la decisione epigrafata con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio a conferma della delibera assunta dal Giudice Sportivo, infliggeva all’odierno reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010 per condotta violenta posta in essere nei confronti dell’Ufficiale di gara in occasione dell’incontro Vittoria Grottarossa/San Damiano del 22.6.2007. L’appello è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono. La Corte dopo aver attentamente vagliato le carte processuali, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste ed alla luce dell’incesuratezza dell’atleta coinvolto, della non eccezionale gravità della violenza esercitata e del fatto che la gara si è conclusa regolarmente, ritiene equo ridurre, pur stigmatizzando fortemente l’operato del ricorrente, la sanzione inflitta dal 31.5.2010 al 31.5.2009. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Miriello Giordano e, per l’effetto, riduce al 31.5.2009 la squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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