F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00 DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00 DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.2007) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presente giudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria. Dall’esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto la società reclamante non ha inviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella previdente, copia dell’atto di impugnazione alla Procura Federale. Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza della inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Avellino di Avellino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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