F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/LAZIO DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/LAZIO DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.2008) Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con delibera del 5.2.2008 (Com. Uff. n. 27) infliggeva la sanzione della squalifica per due giornate di gara al calciatore Fabbri Emiliano a seguito della gara Cisco Calcio RomaLazio del 3.2.2008. Con il reclamo in esame la S.S. Lazio chiede l’annullamento del predetto provvedimento. La Commissione osserva che la reclamante non ha inviato i motivi di reclamo successivamente al preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, con conseguente inammissibilità del presente gravame ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta copia atti ufficiali il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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