F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 2) RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 2) RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008) Con il presente appello la F.C. Messina Peloro impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico ha inflitto (Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008) alla stessa società l'ammenda di € 400,00 ed a Bonsignore Mario, responsabile del Settore Giovanile, l'inibizione fino al 30.6.2008 per comportamento ingiurioso e minaccioso di quest'ultimo, nonché di alcuni sostenitori, in occasione della gara Messina/Bari del 10.2.2008. In particolare deduce che il Monsignore "non ha 'mai rivolto alcuna espressione ingiuriosa né irriguardosa nei confronti dell'arbitro nè ha mai assunto alcun atteggiamento minaccioso o intimidatorio nei confronti dello stesso". Il reclamo va respinto, poiché nel referto arbitrale risulta il comportamento del Monsignore minaccioso ed ingiurioso verso l'arbitro (mi impediva di uscire .è meglio che non torni più è meglio per lei). La completezza e la precisione del referto da piena contezza delle modalità di svolgimento dei fatti e consente alla Corte, senza che occorra procedere ad alcuna integrazione istruttoria, di valutare tanto la sussistenza quanto la gravità della reiterata condotta che, in ragione dell'impedimento fisico alla libertà di movimento del direttore di gara e della importante qualità soggettiva dell'incolpato, ha ricevuto adeguata sanzione. Il reclamo va, pertanto, rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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